Accesso difensivo ai provvedimenti disciplinari e nesso di strumentalità necessaria (TAR Emilia-Romagna n. 1570 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 22 l. n. 241/1990, la domanda ostensiva non richiede una motivazione espressa e analitica della stretta necessità dei documenti, qualora tale necessità sia comunque desumibile dal complessivo contenuto dell’istanza e dal contesto processuale in cui essa si inserisce. L’ostensione di provvedimenti disciplinari concernenti altri soggetti può essere legittimamente disposta quando la conoscenza di tali atti risulti indispensabile per apprestare una linea difensiva, anche con riguardo ai profili di proporzionalità e adeguatezza della sanzione irrogata. Diversamente, la medesima istanza non può trovare accoglimento ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, poiché l’accesso civico generalizzato presuppone finalità di controllo diffuso sull’azione amministrativa e non già esigenze difensive del richiedente.
Il Fatto
Un professore universitario, destinatario di un provvedimento di destituzione, impugnava il diniego opposto dall’ateneo alla propria istanza di accesso, con la quale chiedeva l’ostensione di tutti i provvedimenti di destituzione adottati negli ultimi dieci anni nei confronti dei docenti a tempo pieno, per lo svolgimento di attività libero-professionale o l’assunzione di incarichi presso altre università senza preventiva autorizzazione. L’istanza era stata presentata sia ai sensi della l. n. 241/1990 che del d.lgs. n. 33/2013.
Il richiedente, avendo già ottenuto l’annullamento in appello del primo provvedimento di destituzione per carenza motivazionale sul rapporto di proporzionalità tra illecito e sanzione, aveva proposto un nuovo ricorso avverso il secondo provvedimento disciplinare. L’ateneo rigettava l’istanza per assenza dell’interesse diretto, concreto e attuale e, successivamente, anche il riesame richiesto al Difensore Civico non sortiva effetti positivi, avendo l’università contestato la competenza di quest’ultimo. Avverso tali atti veniva proposto ricorso ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso difensivo, evidenziando che l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 richiede un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale, un certo collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare e una motivazione adeguata dell’istanza, con esclusione di generici riferimenti a esigenze probatorie e difensive.
Applicando tali criteri al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che, sebbene la domanda non esprimesse in modo analitico la stretta necessità dei documenti, tale requisito era desumibile dal complessivo contenuto dell’istanza: il richiedente aveva infatti evidenziato che la prima destituzione era stata annullata proprio per carenza motivazionale in ordine alla proporzionalità della sanzione, rendendo i provvedimenti disciplinari altrui potenzialmente rilevanti per la propria difesa nel giudizio pendente avverso la nuova sanzione. Né poteva configurarsi un onere di elaborazione dei dati a carico dell’amministrazione, trattandosi di provvedimenti già esistenti e presumibilmente non numerosi.
Quanto alla domanda proposta ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il Collegio l’ha invece ritenuta infondata, poiché l’accesso civico generalizzato risponde a finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali, non compatibili con un’istanza avente carattere squisitamente difensivo. La Corte ha pertanto accolto il ricorso nei limiti dell’accesso ex l. n. 241/1990, ordinando l’ostensione dei documenti entro quarantacinque giorni, con obbligo per l’ateneo di adottare misure idonee a garantire l’anonimato dei soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari, e ha compensato le spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.