Pagamento payback dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Lazio n. 7985 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle stesse aziende per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Il ricorso avverso i predetti provvedimenti di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti (decreti ministeriali, circolari, accordi in Conferenza Permanente e delibere delle ASL). La società chiedeva l’annullamento di tali provvedimenti, deducendone l’illegittimità in relazione all’obbligo di corresponsione degli importi richiesti a titolo di payback.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di aver provveduto al pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, alla quale le amministrazioni non si opponevano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 stabilisce che, decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’integrale versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Tale norma, di natura agevolativa, è finalizzata a definire in via transattiva il contenzioso in materia di payback sui dispositivi medici.

La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., nonché dell’art. 74 cod. proc. amm., che consente la decisione in forma semplificata in caso di manifesta improcedibilità. Il Tribunale ha precisato che l’attestazione dell’avvenuto pagamento non è stata depositata in giudizio dalle amministrazioni regionali, come previsto dalla normativa, ma direttamente dalla parte ricorrente; la circostanza non ha tuttavia impedito la verifica della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio ha infine richiamato un proprio precedente conforme (sentenza n. 21173/2025), con cui, in relazione ad analoga fattispecie, aveva già dichiarato la cessazione della materia del contendere in presenza del pagamento della quota del 25%. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, come da richiesta e da disposto normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *