Accesso difensivo agli atti sanitari e interesse concreto del richiedente (TAR Sicilia n. 1810 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, il diritto di accesso documentale spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, con conseguente diritto di prenderne visione ed estrarne copia. In ipotesi di accesso difensivo, è necessario che la documentazione risulti strumentale alla cura o alla difesa di un interesse giuridico del richiedente. Il rapporto di strumentalità tra l’interesse e i documenti richiesti integra presupposto autonomo di legittimazione, distinto dalla titolarità di una posizione sostanziale piena.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale intimava al ricorrente il pagamento di € 270,40 per asserito mancato pagamento del ticket in relazione a prestazioni sanitarie fruite nel 2015. Dubitando della correttezza della pretesa, il ricorrente presentava istanza di accesso il 24 novembre 2025, chiedendo copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, dei documenti attestanti la prestazione erogata e la data, del conteggio contabile e di ogni altro atto utilizzato nel procedimento.
Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. L’Azienda, regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio. Nel corso del giudizio il ricorrente dichiarava l’ostensione parziale, essendo stato consentito l’accesso ai documenti indicati sub b) e c).
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che, per la parte di documentazione effettivamente esibita, è intervenuta la cessazione della materia del contendere. La controversia residuava dunque limitata agli atti non ancora ostesi e, in particolare, alla copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento.
Sul piano sostanziale il Tribunale richiama la disciplina degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, ricordando che l’accesso spetta a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Il Collegio precisa che per amministrazione deve intendersi anche il soggetto di diritto privato, sia pure limitatamente alla sua attività di pubblico interesse, con conseguente estensione dell’obbligo di ostensione.
La sentenza richiama quindi il consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900, secondo cui ai fini dell’accesso documentale devono sussistere tre requisiti: un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente coincidente con un interesse legittimo o un diritto soggettivo; un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità degli atti per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Applicando tali principi, il Collegio ha accertato che il ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, in quanto intendeva agire in giudizio a tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità nella determinazione del debito a suo carico. La strumentalità è stata quindi riconosciuta, con conseguente declaratoria del diritto di accesso agli atti non ancora esibiti.
Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato cessato quanto alla materia e in parte accolto, con ordine all’A.S.P. di consentire l’accesso e l’estrazione di copia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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