Muro di contenimento condominiale e obbligo di manutenzione: legittima l’intimazione comunale (TAR Toscana n. 1262 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30, comma 4, cod. strada pone a carico dei proprietari dei fondi adiacenti la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, quando queste servano unicamente a difendere e sostenere i fondi medesimi; la spesa grava invece sull’ente proprietario della strada solo se l’opera abbia per scopo la stabilità o la conservazione della strada. Il potere comunale di ordinare la messa in sicurezza dell’edificio o del muro prospiciente la pubblica via, fondato sull’art. 91 del Regolamento Edilizio, è pertanto legittimo quando l’opera assolve in via esclusiva alla funzione di contenimento del terreno privato sovrastante. In tal caso l’intimazione non è affetta da carenza di istruttoria o di motivazione, né è sproporzionata, se il Comune indica gli obiettivi da raggiungere lasciando al privato la scelta del mezzo idoneo.
Il Fatto
Un condominio ha impugnato l’intimazione con cui la Direzione Urbanistica del Comune ha ordinato l’esecuzione di opere di messa in sicurezza del muro di contenimento prospiciente la pubblica via, all’altezza del civico di sua pertinenza. L’ordine richiamava l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 91 del Regolamento Edilizio, imponeva l’ulteriore verifica delle parti lesionate fino al ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza, con termine di 120 giorni, e prescriveva la successiva trasmissione di perizia tecnica.
Il ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti e il travisamento, per non avere il Comune accertato la proprietà del muro e la sua funzione, pubblica o promiscua, come imposto dall’art. 30, comma 4, cod. strada; la carenza di motivazione e la sproporzionalità dell’ordine, generico rispetto alle indicazioni dei Vigili del Fuoco; l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Si sono costituiti il Comune, la Regione e il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., ravvisandone la manifesta infondatezza, oltre all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Gli effetti dell’atto impugnato si erano ormai esauriti, avendo il condominio eseguito le opere intimate; né il tema del rimborso delle spese sostenute costituiva oggetto del thema decidendum, mancando una domanda espressa in tal senso.
Sul merito, la Corte ha ricondotto la fattispecie all’art. 30, comma 4, cod. strada. Dalle fotografie depositate e non contestate emerge che il muro assolve unicamente alla funzione di difendere e sostenere il fondo adiacente, nella specie il fondo sovrastante, di natura condominiale. Senza il manufatto si verificherebbe una vera e propria frana sulla pubblica via.
Il muro non svolge invece alcuna funzione di stabilità o conservazione della strada: se il terreno condominiale fosse stato a livello stradale, l’opera non sarebbe esistita. Il provvedimento impugnato risulta quindi immune dai vizi di carenza di motivazione e di istruttoria, essendo stata accertata la titolarità del manufatto e la sua destinazione esclusivamente privata.
Né è configurabile sproporzionalità dell’attività intimata: il Comune ha indicato gli obiettivi da raggiungere, ovvero la verifica dello stato dei luoghi e l’esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza, lasciando al condominio la scelta del mezzo idoneo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della risalenza della lite.
Nota della Redazione
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