Ottemperanza alla Carta Docente e poteri del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 717 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ordina l’esecuzione integrale del titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la pretesa esecutiva è fondata. Il Collegio assegna all’amministrazione un termine di sessanta giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione e è passata in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto a dare esecuzione al titolo, la parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma di riferimento del giudizio di ottemperanza e verifica i presupposti del ricorso. Il titolo azionato risulta passato in giudicato e ritualmente notificato.

Il Tribunale dà atto che è decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale termine condiziona la proponibilità della domanda esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che, a tutt’oggi, l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero e delle amministrazioni scolastiche periferiche resistenti.

Il Collegio assegna per l’adempimento il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il Commissario, su istanza della parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Si delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine. Espletate le operazioni, il Commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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