Omessa notifica dell’ordine di demolizione al proprietario e illegittimità della demolizione d’ufficio (TAR Lazio n. 120 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica dell’ordine di demolizione al proprietario dell’immobile abusivo, oltre che al responsabile dell’abuso, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, ma incide sull’integrazione della sua efficacia. Il proprietario rimasto ignaro dell’ingiunzione deve essere posto in condizione di ottemperare spontaneamente al ripristino, prima di subire gli effetti dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della c.d. demolizione in danno. Ne consegue che l’ordine di demolizione impartito a cura del Comune, adottato senza la previa ingiunzione al proprietario, è viziato da erroneità dei presupposti applicativi, poiché presuppone un’inottemperanza che il proprietario non poteva imputarsi. La demolizione d’ufficio è ammessa solo a valle dell’accertamento dell’inottemperanza e della conseguente acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, lo aveva concesso in comodato gratuito al figlio, che vi aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione, completato e abitato fin dal 1997. Il Comune, dopo un ordine di sospensione dei lavori risalente al 1995, ha adottato nei confronti del solo responsabile dell’abuso due ordinanze di demolizione, nel 2002 e nel 2004, e un’ordinanza di sgombero nel 2023, mai notificate alla proprietaria.
La ricorrente ha impugnato i tre provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della disciplina vigente ratione temporis, l’omessa notifica nei propri confronti e il difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione e l’improcedibilità per il giudicato penale intervenuto sulla demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività, ricordando che l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto grava su chi eccepisce la decadenza e richiede riscontri oggettivi univoci. La notifica dell’ordine di sospensione del 1995 alla proprietaria non basta a dimostrare la conoscenza delle successive ordinanze, adottate a distanza di anni ed emesse solo a carico del responsabile dell’abuso.
È stata invece accolta l’eccezione di inammissibilità relativa all’ordinanza di sgombero del 2023, limitatamente alla parte che dispone lo sgombero. La ricorrente non è destinataria di quell’ordine né residente nell’immobile, sicché difetta la legittimazione attiva e l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Nel merito, per l’ordinanza del 2002, il TAR ha rilevato che la normativa applicabile ratione temporis non era l’art. 4 della legge n. 47/1985, ma l’art. 7. Quest’ultimo impone l’ingiunzione al responsabile dell’abuso e solo in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni consente l’acquisizione gratuita e la successiva demolizione in danno. Poiché l’opera era completata, il Comune non poteva procedere alla demolizione immediata a cura propria.
Analoga conclusione vale per l’ordinanza del 2004, adottata sotto il vigore del T.U. edilizia e del suo art. 31, che prescrive l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso. La proprietaria, mai destinataria dell’ordine, non ha potuto ottemperare spontaneamente: l’ordine di demolizione in danno è pertanto illegittimo per erroneità dei presupposti.
Il Collegio ha inoltre escluso che il giudicato penale precluda l’esame del ricorso, poiché il Comune non si era costituito parte civile e, nella specie, non risulta emesso l’ordine di esecuzione. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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