Interdittiva antimafia “a cascata” e responsabilità dell’appaltatore per la risoluzione del contratto (TAR Calabria n. 1535 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia costituisce misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, valutati non separatamente ma in chiave unitaria, secondo la logica del “più probabile che non”. I rapporti di parentela tra soci, titolari e amministratori e soggetti contigui a consorterze mafiose legittimano l’interdittiva “a cascata” ove emergano, dalla loro pluralità e convergenza, concrete esigenze di prevenzione. La risoluzione del contratto di appalto per sopravvenuta interdittiva antimafia è esercizio di un potere vincolato e l’evento è addebitabile all’appaltatore, la cui condotta determina l’impossibilità di adempiere; conseguentemente, la stazione appaltante può escutere la cauzione definitiva nei limiti del danno effettivamente subito e allegato, ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016. La relativa cognizione appartiene al giudice amministrativo, trattandosi di fase prenegoziale dell’evidenza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura e il contestuale diniego di permanenza nella white list. Il provvedimento era stato emesso all’esito di un’istruttoria che aveva valorizzato i legami del titolare con il padre, socio di una società già colpita da interdittiva, e con lo zio, ritenuto contiguo ad ambienti mafiosi. Successivamente, la Provincia aveva risolto il contratto di appalto in corso e richiesto l’escussione della polizza fideiussoria; avverso tale comunicazione la società proponeva motivi aggiunti, contestando la sussistenza dei presupposti per l’incameramento della garanzia e la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo la valutazione prefettizia immune da vizi di logicità e istruttoria. Ha precisato che la legittimità del provvedimento va valutata rebus sic stantibus, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione, e che le sopravvenienze non possono né inficiare né confermare la prognosi originaria. Ha quindi ricostruito i principi consolidati in materia di interdittiva antimafia: misura preventiva, svincolata da accertamenti penali definitivi, fondata su elementi indiziari valutati complessivamente secondo il criterio del “più probabile che non”. Ha valorizzato il quadro indiziario emerso, caratterizzato da una fitta rete di interferenze tra l’impresa ricorrente e la società del padre, comprensiva del trasferimento della residenza a breve distanza dalla cancellazione dalla white list e di plurimi contatti con lo zio, ritenendo non illogica la prognosi di permeabilità mafiosa e legittima l’interdittiva “a cascata”. Ha dichiarato infondata la domanda risarcitoria per difetto dei relativi elementi costitutivi.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il proprio precedente secondo cui il provvedimento che incide sul rapporto negoziale a seguito di interdittiva attiene alla fase prenegoziale dell’evidenza pubblica, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Ha escluso l’inammissibilità per mancata impugnazione della determina di risoluzione, poiché l’oggetto della contestazione era l’escussione della garanzia. Nel merito, ha affermato che la risoluzione per sopravvenuta interdittiva integra un inadempimento ascrivibile all’appaltatore: i fatti posti a fondamento della misura sono conosciuti o conoscibili dall’impresa e ricadono nella sua sfera di controllo, non potendo configurarsi un’esimente da caso fortuito o forza maggiore. La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016, è posta a presidio dell’adempimento contrattuale e del risarcimento dei danni, sicché l’escussione è legittima ove la stazione appaltante alleghi e provi il danno effettivo.
Nel caso di specie, la Provincia aveva quantificato i danni in una somma specifica, derivante da maggiori lavorazioni, oneri di adeguamento prezzi e mancati obiettivi di messa in sicurezza. Il Tribunale ha ritenuto legittimo l’incameramento della cauzione fino a concorrenza, comprensivo del maggior danno contrattualmente previsto. Ha infine compensato le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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