Payback dispositivi medici: atti regionali di ripiano devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 8262 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cognizione sulle controversie concernenti i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e di quantificazione degli importi dovuti appartiene al giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo. Le regioni e le province autonome svolgono, infatti, un’attività meramente attuativo-esecutiva e interamente vincolata, priva di qualsiasi margine di discrezionalità anche tecnica, consistente nel porre a carico delle imprese il superamento del tetto di spesa già certificato con decreto ministeriale, secondo percentuali e modalità fissate ex lege. Ne consegue che la situazione giuridica azionata dall’impresa fornitrice è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediata dall’esercizio di un potere autoritativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle impugnazioni degli atti statali, come i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e le linee guida, da valutarsi alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale sulla legittimità del meccanismo di ripiano.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali concernenti il c.d. payback per le annualità 2015-2018. Il ricorso principale era diretto avverso il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida e gli accordi in Conferenza Stato-Regioni; i motivi aggiunti avverso i provvedimenti con cui diverse Regioni avevano approvato gli elenchi delle aziende fornitrici tenute al ripiano, determinando gli importi dovuti. All’udienza di smaltimento, il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle contestazioni dei provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo del payback dei dispositivi medici, evidenziando che l’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come introdotto dal d.l. n. 115/2022, ha attribuito alle Regioni un compito meramente esecutivo: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle imprese soggette al ripiano e imporne il pagamento, senza poter determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento, attività queste riservate allo Stato. L’attività regionale è qualificata come interamente vincolata, consistendo in una mera ricognizione e somma di dati contabili e nella compilazione di un elenco riepilogativo, senza alcun margine di discrezionalità anche tecnica.
Su tali basi, il Collegio esclude che i provvedimenti regionali costituiscano esercizio di potere autoritativo, ravvisando invece l’instaurazione di un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa, con titolarità in capo a quest’ultima di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, il TAR afferma che appartiene al giudice ordinario la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare solo la sussistenza dei presupposti predeterminati dalla legge, senza spendita di poteri discrezionali. La circostanza che gli atti siano formalmente definiti “provvedimenti” e talora prevedano la loro impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo è ritenuta irrilevante rispetto alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte.
Quanto al ricorso principale avverso gli atti statali, il TAR lo respinge, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e i propri precedenti giurisdizionali, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, quale contributo solidaristico conforme alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento delle imprese, che erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza di un tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il Collegio dà altresì atto dell’intervento dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che prevede la riduzione al 25% delle quote dovute, determinando la cessazione della materia del contendere per i versamenti effettuati.
In conclusione, il ricorso introduttivo è respinto e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e assegnazione dei termini ex art. 11 c.p.a. per la riproposizione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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