Riconoscimento titolo estero sul sostegno e silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 2105 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione si perfeziona con la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine di legge senza che sia intervenuto alcun provvedimento. Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il termine per provvedere è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi ove l’autorità competente richieda le necessarie integrazioni ai sensi del comma 2. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 18 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merto per il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. L’amministrazione è rimasta inerte, senza concludere il procedimento di riconoscimento e senza consentire l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Decorso il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo da un principio consolidato: perché sussista l’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine, senza che l’amministrazione abbia emanato alcun pronunciamento. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati.

Il Tribunale individua il fondamento dell’obbligo nella violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, oltre che di quello specifico dettato in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il successivo comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni.

Da tale disciplina il Collegio ricava che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo può giungere al massimo a quattro mesi, nell’ipotesi di eventuale richiesta di integrazioni. Nel caso concreto, il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, circostanza che consolida la fattispecie illegittima del silenzio-inadempimento.

Accertata l’omissione, il Tribunale ordina all’amministrazione di rispondere alla domanda mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, il quale provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del primo termine.

Nell’esecuzione, sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha definito la questione. Le spese, liquidate in favore della ricorrente con distrazione ai difensori antistatari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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