Ottemperanza al giudicato e accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2013 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e non dalla spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, dopo le modifiche apportate all’art. 475 c.p.c., non è più necessaria affinché le sentenze possano essere portate a esecuzione secondo il rito civile, sicché non sussiste alcun problema di compatibilità tra le due disposizioni. In sede di ottemperanza, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando risulti manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla misura del debito, risolvendosi in una locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Lodi una sentenza di condanna che riconosceva il suo diritto all’accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza, pubblicata il 29.10.2024 e passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione il 12.02.2025 nella forma di copia informatica asseverata conforme all’originale, a valere come titolo per l’esecuzione forzata.
L’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ulteriore in funzione di astreinte. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, depositando solo l’attestazione del pagamento delle spese di lite del giudizio di cognizione, capo estraneo a questo giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Il termine di centoventi giorni posto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere inteso con riferimento al titolo esecutivo, cioè all’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di realizzazione coattiva. Esso va tenuto distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 c.p.c. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
La riforma Cartabia ha eliminato tale requisito. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Nel caso concreto il termine risulta rispettato, essendo decorso tra la notifica e la proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la porzione di interesse e va data applicazione all’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, e nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
È invece respinta la domanda di astreinte. La loro applicazione risulterebbe manifestamente iniqua rispetto alla natura e alla misura del debito, traducendosi in una locupletazione. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha chiarito come le ragioni ostative debbano valutarsi in concreto, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.
Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento della proposizione del ricorso: l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione parametrata al valore contenuto della controversia e alla natura stereotipata delle attività difensive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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