Il grave illecito professionale richiede una valutazione concreta della stazione appaltante (TAR Campania n. 4837 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’operatore economico per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023 non consegue automaticamente alla ricorrenza di una delle fattispecie tipizzate (quale la risoluzione per inadempimento di precedente contratto pubblico), ma presuppone l’esercizio di un autonomo e motivato potere valutativo della stazione appaltante circa la concreta incidenza del fatto sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. Ne deriva che l’omessa dichiarazione di vicende potenzialmente rilevanti non assume autonoma efficacia espulsiva, ma impone alla stazione appaltante di verificare se abbia inciso sul giudizio di affidabilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione ha valenza estrinseca, limitata alla verifica di evidenti travisamenti, macroscopici vizi di motivazione o assoluta irragionevolezza dell’opzione valutativa.
Il Fatto
La società, seconda classificata in una gara indetta dal CIRA per l’affidamento di servizi di manutenzione, aveva impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo l’omessa dichiarazione di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento relativa a una diversa commessa e l’omessa verifica di anomalia dell’offerta. Nelle more del giudizio cautelare, la stazione appaltante aveva disposto la sospensione dell’aggiudicazione, avviando un’istruttoria integrativa e adottando successivamente un provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento di conferma del 12 febbraio 2026 aveva sostituito e superato l’originaria aggiudicazione, rendendo inutile l’esame del gravame originario. La decisione si è pertanto concentrata sui motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferma.
La Corte ha anzitutto richiamato la natura non automatica dell’esclusione per grave illecito professionale, evidenziando che l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 demanda alla stazione appaltante un potere valutativo discrezionale, da esercitare con motivazione adeguata circa l’idoneità del fatto a compromettere il vincolo fiduciario. Ha quindi ritenuto che l’Amministrazione avesse correttamente valutato la vicenda come trascurabile, essendo isolata, temporalmente circoscritta e definita con accordo transattivo in epoca coincidente con l’aggiudicazione, senza che emergessero indici concreti idonei a inficiare il giudizio di affidabilità.
Quanto alla censura sull’incongruità dell’offerta per sottostima del costo della manodopera, il Collegio ha osservato che l’importo a base di gara era stato determinato in base al fabbisogno stimato per l’esecuzione della commessa e non al solo riassorbimento del personale uscente, sicché risultava sostenibile il costo per il personale aggiuntivo. Il giudizio di congruità dell’Amministrazione è stato pertanto ritenuto immune da vizi.
Infine, la Corte ha escluso che le precisazioni fornite dall’aggiudicataria in sede istruttoria, incluso il riferimento alla nozione di “risorsa equivalente”, integrassero un’inammissibile modifica dell’offerta, trattandosi di chiarimenti tecnici coerenti con la lex specialis. Le presunte incongruenze nelle tabelle sono risultate solo apparenti, riconducibili alla distinzione tra struttura di governo e personale operativo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese della ricorrente.
Nota della Redazione
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