Il diritto al sostegno scolastico non è limitato all’handicap grave (TAR Calabria n. 1477 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza di una condizione di handicap grave non è di per sé ragione per negare la nomina di un insegnante di sostegno in deroga. Gli Uffici scolastici devono attribuire ai singoli istituti tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore risultanti dalle proposte dei dirigenti scolastici, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo sulla base di riscontri oggettivi. Anche in presenza di disabilità lievi o medie, le proposte del GLO devono avere un seguito. L’art. 3, comma 1, l. n. 104/1992 contempla le difficoltà di apprendimento tra le condizioni di disabilità che determinano uno svantaggio sociale e non individua un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto alle prestazioni. La circolare che esclude automaticamente dalle nomine in deroga i soggetti con handicap non grave è illegittima perché traduce la particolare tutela per l’handicap grave in un’automatica sottovalutazione delle esigenze degli altri disabili.
Il Fatto
I genitori di un minore riconosciuto invalido ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 104/1992, con un disturbo specifico dell’apprendimento che comportava difficoltà sia nell’apprendimento sia nelle abilità relazionali, richiedevano all’istituto scolastico la nomina di un insegnante di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. Il dirigente scolastico, recependo la relazione del team docenti che aveva ritenuto opportuno l’affiancamento per 18 ore settimanali, avanzava all’Ufficio Scolastico Provinciale istanza di nomina in deroga.
L’amministrazione non riscontrava l’istanza, giustificando verbalmente l’impossibilità di accoglierla sulla base di una circolare dell’USR Calabria che limitava le nomine in deroga ai soli casi di handicap grave, escludendo le certificazioni pervenute dopo il termine del 6 luglio 2024. Avverso tale circolare e l’inerzia conseguente i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava un provvedimento di accoglimento dell’istanza con assegnazione di un docente di sostegno per 9 ore settimanali, conformi all’ultimo PEI adottato.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il proprio consolidato orientamento, espresso anche nella sentenza T.A.R. Catanzaro, Sez. II, n. 2082 del 2025, resa in un caso analogo. Il Collegio osserva che la mancata assegnazione del sostegno non dipendeva da una specifica analisi della vicenda attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi, ma dal silenzio dell’amministrazione fondato sulla nota che limitava la nomina in deroga ai soli studenti con handicap grave.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2023 del 2017, richiamata in motivazione), gli Uffici scolastici devono attribuire agli istituti tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire le ore risultanti dalle proposte dei dirigenti scolastici, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo sulla base di riscontri oggettivi. La circolare impugnata, nell’escludere in via generale e automatica i soggetti con handicap non grave, si pone in contrasto con tale principio.
La Corte precisa che la particolare tutela apprestata per gli studenti con handicap grave non può tradursi nell’automatica sottovalutazione delle esigenze di sostegno dei portatori di handicap non grave, le cui esigenze educative devono trovare adeguata soddisfazione nel necessario contemperamento degli interessi in gioco. L’art. 3, comma 1, l. n. 104/1992 contempla le difficoltà di apprendimento tra le condizioni di disabilità che determinano uno svantaggio sociale e non individua un livello minimo al di sotto del quale non sorge il diritto alle prestazioni.
Il ricorso viene accolto con accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e onere per il GLO di riunirsi ed elaborare il PEI aggiornato. Non occorre disporre l’annullamento della circolare impugnata, che non ha natura provvedimentale. La domanda di risarcimento del danno viene rigettata per la sua articolazione generica, non essendo stato indicato alcun elemento fattuale concreto idoneo a dimostrare un danno risarcibile. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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