Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per acquiescenza al provvedimento (TAR Lombardia n. 3797 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente, resa in giudizio, di non avere più interesse alla decisione perché ha fatto spontanea acquiescenza al provvedimento impugnato determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito delle censure proposte e comporta la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), deducendo di essere titolare del diritto esclusivo di pesca sul Lago Sartirana Briantea in forza di atto di compravendita, impugnava davanti al TAR Lombardia i provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Merate, quale gestore della Riserva naturale del Lago di Sartirana, con i quali era stata limitata l’accesso e l’esercizio della pesca sul lago. Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, resistendo al ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza dell’11 luglio 2023, respingeva la domanda cautelare. Con avviso di Segreteria del 30 aprile 2026, le parti erano informate della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che il difensore della parte ricorrente, con memoria depositata il 23 giugno 2026, aveva dichiarato che non permaneva l’interesse al ricorso, avendo la Federazione fatto spontanea acquiescenza al provvedimento impugnato.
Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione non lasciasse margini di apprezzamento, non residuando alcun interesse della ricorrente alla decisione della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’acquiescenza spontanea, non può che condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza possibilità di esaminare nel merito le censure già proposte.
Il Tribunale ha, infine, disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della controversia e dall’andamento complessivo del giudizio.
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Nota della Redazione
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