La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso per accesso (TAR Puglia n. 1110 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è informato al principio dispositivo, sicché la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione, il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito non esclude la condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale, qualora la parte ricorrente abbia comprovato la fondatezza della propria doglianza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto di accesso agli atti relativi all’inserimento e aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ADSS della provincia di Taranto, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. L’istanza riguardava, in particolare, gli atti che avevano consentito l’inserimento con riserva di soggetti in attesa del riconoscimento del titolo estero di sostegno e il conseguente conferimento di incarichi lavorativi, nonché il discendente contratto di supplenza. Il ricorso era diretto inoltre contro il provvedimento di diniego adottato dal dirigente scolastico dell’istituto interessato.

All’udienza camerale del 27.04.2026, la causa era stata rinviata per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un ulteriore controinteressato. In data 13.06.2026, la parte ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.

Il Tribunale ha precisato che, a fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il giudice è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, come già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. II, sentenze n. 120/2023 e n. 7816/2022).

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del legale. Tale statuizione è motivata dalla fondatezza della doglianza proposta, avendo la ricorrente comprovato l’interesse all’ostensione e il collegamento tra le esigenze di tutela della propria posizione giuridica e la documentazione richiesta, escludendosi che l’istanza fosse volta a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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