Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3052 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata la persistenza dell’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di condanna, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina contestualmente il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Assume rilievo, a tal fine, la condizione del debitore pubblico, l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive e l’esiguità del credito azionato.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio economico annuo, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per una pluralità di anni scolastici. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata ritualmente all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza contestare né l’an né il quantum del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato e regolarmente notificato; il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento è integralmente decorso senza alcun adempimento. La documentazione e le dichiarazioni di parte danno conto dell’assenza anche di pagamenti parziali, mentre la resistente non ha dedotto alcunché sul punto.
Ne deriva il riconoscimento dell’inottemperanza del Ministero e l’assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale esecuzione. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo.
Il commissario è tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e a trasmettere alla Sezione una relazione finale sugli adempimenti realizzati.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la rigetta. La norma esclude le astreinte quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Rilevano le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri delle pronunce richiamate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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