Parere vincolante del Comitato di verifica nel procedimento di equo indennizzo (TAR Veneto n. 57 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, disciplinato analiticamente dal d.P.R. n. 461 del 2001: la disciplina speciale prevale su quella generale. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, oltre che obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, che non può discostarsene. Ne consegue che nessun preavviso di rigetto è dovuto, poiché la partecipazione procedimentale dell’interessato non potrebbe incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento. L’accertamento della Commissione medica ospedaliera non obbliga l’Amministrazione a motivare il dissenso, né configura contraddizione con il giudizio del Comitato. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica resta limitato ai casi di palese erroneità, travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per una infermità, assumendone il collegamento con altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La Commissione medica ospedaliera aveva giudicato la patologia interdipendente con quella già riconosciuta. Il Comitato di verifica, con parere reso ai fini del d.P.R. n. 461/2001, ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio in via derivata per interdipendenza. Il Comando Generale ha quindi adottato il decreto di diniego, notificato al ricorrente, che ha impugnato il provvedimento e il presupposto parere davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del preavviso di rigetto. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non trova applicazione nel procedimento de quo, perché questo è integralmente disciplinato dal d.P.R. n. 461 del 2001. La norma generale cede a quella speciale. Lo stesso art. 10-bis, nell’ultimo periodo, esclude del resto l’istituto per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, categoria cui appartiene la domanda di equo indennizzo.

Vi è una ragione ulteriore, di ordine sostanziale. Il parere del Comitato di verifica è vincolante per l’Amministrazione procedente. Questa non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto, perché l’eventuale partecipazione dell’interessato non potrebbe produrre alcun effetto sul contenuto dispositivo del provvedimento. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23/10/2023, n. 1317 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3/04/2025, n. 2774.

Il Tribunale ricostruisce poi il riparto di competenze introdotto dal d.P.R. n. 461 del 2001. Alla Commissione medica ospedaliera spetta pronunciarsi sull’esistenza dell’infermità; al Comitato di verifica compete il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva la facoltà di richiedere motivatamente un ulteriore parere. Ne deriva che l’accertamento della CMO non determina alcun obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione che aderisca alla valutazione del Comitato, e non è configurabile una contraddizione tra i due giudizi: Cons. Stato, Sez. II, 3/7/2023 n. 6442; TAR Lazio, Roma, Sez. I-Quater, 28/5/2024 n. 10773; T.A.R. Marche, Ancona sez. I, 03/03/2025, n. 138.

Sul piano del sindacato giurisdizionale, il Collegio qualifica il giudizio del Comitato come espressione di discrezionalità tecnica, connotata da un ineliminabile margine di opinabilità. Il ricorrente non può limitarsi a contestare la mera non condivisibilità della valutazione, ma deve dimostrarne la palese erroneità o inattendibilità. Ammesso un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici, il giudice non può sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’organo competente, altrimenti si farebbe amministratore. Nel caso concreto, il Comitato ha escluso l’associazione causale tra la patologia ammessa a dipendenza nel 2009 e quella diagnosticata quattordici anni dopo, in assenza di continuità fenomenica e documentale. Il giudizio tecnico appare al Collegio attendibile e sufficientemente motivato, privo di palesi illogicità, errori tecnici o profili di insostenibilità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *