Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario (TAR Toscana n. 1046 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando l’amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto in forza del giudicato. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 escludono l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente, per l’importo annuo e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla l. n. 724/1994. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la carta e al pagamento delle spese, attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione solo quanto alle spese. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il punto decisivo, osserva il TAR, è che l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Non risulta, in particolare, alcuna prova della messa a disposizione della Carta docente nel rispetto delle modalità fissate dal giudice del lavoro.
Il Collegio esclude poi che la corresponsione incontri ostacoli di natura normativa. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003. Sono pertanto integrati i presupposti per l’accoglimento.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza. All’amministrazione è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.
Il Collegio ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, perché — ove il termine decorra infruttuosamente — provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni, potendosi avvalere, se del caso, del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.