Accesso documentale rigettato e silenzio sull’accesso civico generalizzato (TAR Liguria n. 113 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 è esperibile unicamente con riferimento alla documentazione materialmente in possesso e nella disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’ordine di esibizione riguardare atti non esistenti o non detenuti. L’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 difetta quando i documenti richiesti, risalenti a oltre trent’anni, non producono più riflessi sulla posizione giuridica del richiedente. L’accesso difensivo a documenti di terzi esige il nesso di strumentalità necessaria prescritto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato non ha natura provvedimentale e va qualificato, ex art. 32, comma 2, c.p.a., come azione avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere con atto espresso e motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di una concessione trentennale di un posto auto in un complesso immobiliare di proprietà civica, ha presentato istanza di accesso il 30 luglio 2024 per ottenere copia di dodici tipologie di atti, tra cui il titolo concessorio, i certificati di agibilità e antincendio, i titoli edilizi e la documentazione relativa al parcheggio gestito da un’associazione sportiva. La richiesta è stata formulata sia ai sensi della legge n. 241/1990 sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Il Comune ha accolto parzialmente l’istanza in base alla legge sul procedimento, senza pronunciarsi sull’accesso civico generalizzato. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 116 c.p.a., deducendo l’illegittima cernita dei documenti e il proprio interesse ad ottenere gli atti per difendersi dalla richiesta di restituzione del bene, sostenendo che il dies a quo della concessione decorrerebbe dal rilascio del certificato di agibilità. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento del 17 giugno 2024 e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la domanda del 30 luglio 2024 è diversa dalla precedente e che l’atto comunale del 26 settembre 2024 non è meramente confermativo della prima ripulsa, avendo l’ente concluso il secondo procedimento trasmettendo anche il certificato di agibilità inizialmente non reperito.
Nel merito, la domanda di accesso documentale è inaccoglibile. Quanto alla copia incompleta del contratto e delle certificazioni, la Corte esclude che le contestazioni del ricorrente siano fondate: gli atti sono risalenti e la mancata consegna dipende dall’indisponibilità materiale dei documenti, con conseguente impossibilità dell’accesso, richiamando sul punto un proprio precedente. Irrilevante è poi che i certificati parziali siano stati firmati dal direttore dei lavori, prassi all’epoca diffusa ai sensi dell’art. 221 del r.d. n. 1265/1934.
La nota di trascrizione e la scrittura privata non sono state esibite perché l’Amministrazione non ne ha la materiale detenzione. La Corte ribadisce il principio per cui l’accesso è esperibile solo riguardo ai documenti nella disponibilità dell’ente, richiamando un consolidato orientamento del Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e del Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 374, e segnala che il ricorrente può rivolgersi direttamente ai pubblici depositari.
Difetta inoltre l’interesse diretto, concreto ed attuale per i titoli edilizi e le delibere risalenti a oltre trent’anni fa, non avendo il ricorrente indicato ragioni di riflessi attuali sulla propria posizione. Per la documentazione relativa al parcheggio gestito dall’associazione sportiva manca il nesso di strumentalità necessaria prescritto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, richiamandosi l’adunanza plenaria n. 4 del 2021.
Quanto alla domanda ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il Tribunale la riqualifica come azione contro il silenzio ex art. 117 c.p.a. e la accoglie, poiché il Comune non si è pronunciato contravvenendo all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013. Resta preclusa la delibazione di fondatezza della pretesa, spettando all’Amministrazione valutare i limiti ex art. 5-bis. Il ricorso è quindi rigettato quanto all’esibizione documentale e accolto quanto al silenzio, con ordine di provvedere entro trenta giorni; spese compensate.
Nota della Redazione
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