Revoca del permesso UE lungo periodo: onere della prova sull’avviso procedimentale (TAR Toscana n. 113 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sull’assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, non può essere disposta sulla sola constatazione dell’allontanamento. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone di consentire allo straniero di giustificare l’assenza prolungata in sede procedimentale. A tal fine l’Amministrazione deve attivare gli istituti partecipativi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. In virtù del principio di vicinanza della prova, spetta alla P.A. documentare l’avvenuta trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento. Ove tale prova manchi, il provvedimento di revoca è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, era titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, privo di data di scadenza ed esteso alle figlie minorenni. Dopo la nascita della quarta figlia, avvenuta in Italia, la donna faceva rientro con la bambina nel Paese di origine. Con decreto del 30 aprile 2020 la Questura disponeva la revoca del titolo, rilevando un’allontanamento dall’Italia superiore al periodo consentito dalla normativa vigente e richiamando i commi 6 e 7 dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998.

Il provvedimento veniva notificato alla ricorrente solo al momento del rientro in Italia, con sbarco all’aeroporto di Bologna. La donna impugnava quindi la revoca davanti al TAR, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare e deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, la prevalenza della tutela dell’unità familiare e dell’interesse del minore, nonché l’illegittimità del respingimento per mancata considerazione dei legami familiari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, relativo all’omessa notifica dell’avviso di avvio del procedimento, e lo ritiene fondato. Muove dalla disposizione dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, che impone la revoca in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi.

Su tale base il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, informata al principio di eguaglianza sostanziale e alla logica inclusiva dello statuto dello straniero, esclude automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali. Ne deriva che allo straniero deve essere consentito di giustificare l’assenza prolungata anche nell’ipotesi di revoca del permesso UE per lungo periodo. Il precedente citato è TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1109 del 2021, secondo cui è illegittima la revoca fondata sulla sola constatazione dell’allontanamento, dovendo l’Amministrazione valutare le giustificazioni fornite in sede procedimentale ai fini dell’integrazione dei gravi e comprovati motivi.

Lo strumento per garantire il confronto endoprocedimentale è individuato negli istituti partecipativi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. La Questura aveva affermato nel provvedimento di aver notiziato l’interessata dell’avvio del procedimento a mezzo posta, richiedendo giustificazioni e documentazione sull’assenza. La ricorrente contestava specificamente l’avvenuta comunicazione.

Il Collegio applica il principio di vicinanza della prova: l’onere istruttorio di documentare la trasmissione dell’avviso grava sull’Amministrazione, che nel caso concreto non ne dimostrava l’esistenza. Non essendo provata l’osservanza delle disposizioni poste a garanzia del contraddittorio procedimentale, e risultando il provvedimento adottato senza consentire alla destinataria di giustificare la prolungata assenza su cui lo stesso è unicamente fondato, il Tribunale dichiara l’illegittimità dell’atto impugnato.

Le ulteriori censure restano assorbite per ragioni di continenza ed economia processuale. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda. Il Collegio liquida inoltre in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.600,00 oltre accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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