Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1070 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di evidenza pubblica è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’aggiudicazione sia intervenuta medio tempore, sia stata comunicata a tutti i partecipanti e non sia stata impugnata nel termine, e la stessa parte ricorrente confermi di non avere più interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità anche in presenza di questioni di diritto di sostanziale novità esaminate nella fase cautelare. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nella complessità e nella novità delle questioni esaminate.

Il Fatto

Un consorzio stabile ha partecipato a una procedura negoziata bandita nell’aprile 2025 da una centrale unica di committenza, per l’affidamento di lavori di riqualificazione energetica di un edificio scolastico, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Nella domanda di ammissione il consorzio ha dichiarato di partecipare per conto di una consorziata, indicandola come esecutrice dei lavori.

Attivato il soccorso istruttorio, è emerso che la consorziata designata era priva del requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito, ossia l’attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classe III, risultando in possesso della sola classe I. Il consorzio ha quindi comunicato di voler aggiungere una ulteriore consorziata quale esecutrice. La stazione appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara. Il consorzio ha impugnato il provvedimento, con domanda di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica. La domanda cautelare è stata respinta e l’appello cautelare è stato a sua volta rigettato.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sulla sorte del ricorso dopo l’intervenuta aggiudicazione. Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’aggiudicazione era sopraggiunta in data 7 luglio 2025, era stata comunicata via pec a tutti gli operatori partecipanti, compresi gli esclusi, e pubblicata in pari data sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, senza essere impugnata nel termine.

La parte ricorrente, con scritto difensivo del 13 novembre 2025, ha confermato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio prende atto di tale dichiarazione e della mancata impugnazione dell’aggiudicazione.

Su questa base il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non affronta il merito della legittimità dell’esclusione, né la questione, pure esaminata in sede cautelare, dell’applicabilità ratione temporis del nuovo art. 67 del d. lgs. 36/2023, come novellato dal correttivo del 2024, e del definitivo abbandono del principio del cumulo alla rinfusa delle risorse del consorzio.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione della complessità e della sostanziale novità delle questioni di diritto esaminate nella fase cautelare del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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