Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 3728 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è legittima l’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a titolo di carta docente, per gli anni scolastici di riferimento, la somma di euro 500,00 all’anno. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione. L’ente debitore non ha adempiuto.

Le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non risulta adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme calcolata dalle ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto al presupposto temporale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il ricorso è dunque accolto e l’inottemperanza dichiarata. All’Amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri collegati, nei limiti sopra precisati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il compenso non è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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