Ottemperanza al decreto Pinto: rivalutazione esclusa e commissario ad acta (TAR Puglia n. 113 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il procedimento di equa riparazione ex legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il creditore può agire con il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. L’indennizzo Pinto costituisce debito di valuta: la rivalutazione monetaria non spetta in via automatica, ma solo se l’istante prova il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso a definizione di un procedimento ex legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso dei ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, di € 1.200,00 a titolo di equa riparazione, oltre le spese del procedimento liquidate in € 990,00 per compensi e € 27,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento, previa trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto azionato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto. Ricorrono dunque i presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 c.p.a.

Il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni di legge: è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 9, legge n. 89/2001. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, secondo l’art. 5-sexies, comma 7.

Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Respinge invece la richiesta di rivalutazione monetaria. L’indennizzo ex legge Pinto è un debito di valuta: grava su chi agisce l’onere di provare il maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Prova che nella specie non è stata offerta.

Per l’ipotesi di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con termine ulteriore di 90 giorni. Non è dovuto compenso, per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca, salvo il rimborso delle spese vive successive al decreto in favore del difensore antistatario, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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