Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario per la Carta Docente (TAR Lazio n. 12822 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario riveste carattere meramente esecutivo, essendo limitato all’accertamento di un comportamento omissivo ovvero elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito. In siffatto giudizio, ove l’Amministrazione non fornisca chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della pronuncia, la pretesa del ricorrente deve essere accolta, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la condanna a provvedere nel termine assegnato, con nomina fin da ora di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inadempimento, si sostituisca all’Amministrazione, nonché la condanna alla rifusione delle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inottemperante alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che lo aveva condannato ad erogare la prestazione di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, previa emissione della Carta Docente, con accredito della somma annuale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

L’Amministrazione si costituiva con atto di stile, mentre il ricorrente, con memoria, rappresentava la permanenza dell’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il perimetro dell’azione di ottemperanza esperita avverso le pronunce del giudice civile, precisando che essa è volta esclusivamente a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

Ha quindi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica tale giudizio come di natura esecutiva, non potendo esso tramutarsi in una sede per integrare o ridiscutere il contenuto della decisione da eseguire. L’accertamento demandato al giudice amministrativo è, pertanto, limitato alla verifica dell’avvenuta o mancata esecuzione del dictum.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, a fronte delle allegazioni del ricorrente circa il proprio inadempimento, non ha fornito alcuna prova o indicazione idonea a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Tale comportamento è stato valutato alla luce dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore, con la conseguente fondatezza della pretesa attorea.

Il Collegio ha, pertanto, ritenuto di dover condannare l’Amministrazione a provvedere, assegnando un termine per l’adempimento e nominando commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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