Cessata materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 3652 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione è finalizzata all’adozione di un provvedimento espresso. Ove l’amministrazione provveda nel corso del giudizio, emanando l’atto richiesto, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente deve ritenersi soddisfatta, indipendentemente dal contenuto del provvedimento adottato. Tale sopravvenienza determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse ad una pronuncia sul merito della fondatezza dell’originaria domanda. La definizione della lite in tal modo e la circostanza che l’amministrazione abbia comunque provveduto solo durante il giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato alla Questura di -OMISSIS- un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, protocollata in data 07/01/2025. Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza e l’accertamento dell’obbligo della Questura di provvedere espressamente, con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio per la decisione del ricorso in materia di silenzio, ha preliminarmente rilevato che i ricorsi avverso il silenzio devono essere decisi con sentenza in forma semplificata ex art. 117 c.p.a..
Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava che la propria pretesa era stata soddisfatta, essendo stato “inviato in produzione il permesso di soggiorno”. Dalla documentazione versata in atti emergeva che in data 22 giugno 2026 la Questura di -OMISSIS- aveva autorizzato il ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale sino al 22.06.2027 per ragioni di lavoro subordinato.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la pretesa dedotta con il ricorso, volta ad ottenere l’emanazione di un provvedimento espresso sull’istanza di rinnovo, dovesse considerarsi soddisfatta, indipendentemente dal contenuto del provvedimento adottato. Tale circostanza ha comportato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, considerando le concrete modalità di definizione della lite e il fatto che l’amministrazione avesse provveduto solo nel corso del giudizio. Ha infine ordinato alla Segreteria l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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