Interesse al ricorso: improcedibilità per sopravvenuta transazione (TAR Campania n. 1622 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, con conseguente venir meno di qualsiasi utilità pratica ritraibile dal ricorrente da una pronuncia di accoglimento, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. A fronte dell’espressa dichiarazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La declaratoria di improcedibilità recede da ogni altra valutazione in rito o di merito.
Il Fatto
Un comune ha proposto ricorso dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, poi trasmesso alla Sezione staccata di Salerno, per l’accertamento della natura demaniale di alcuni immobili ubicati in corrispondenza di una dismessa linea ferroviaria e del diritto al loro trasferimento gratuito in proprio favore, ai sensi della normativa sul federalismo demaniale. Il comune ha chiesto anche l’annullamento della nota con cui l’Agenzia del Demanio aveva negato la revisione degli effetti di una pronuncia del giudice ordinario.
Le domande traevano origine da un contenzioso civile definito con l’accertamento dell’acquisto per accessione invertita dell’area in capo all’ente locale e la condanna di quest’ultimo al pagamento del controvalore del bene e dell’indennità di occupazione. In pendenza di lite, il comune ha rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo sull’importo dovuto, approvato con delibera consiliare, con connessa rinuncia alla coltivazione del giudizio, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, alla stregua della dichiarazione attorea e del contenuto dell’accordo transattivo, nessuna utilità pratica potrebbe derivare all’ente locale da una pronuncia di accoglimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il collegio ha affermato che, a fronte dell’espressa enunciazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il giudice amministrativo non potrebbe che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito. A sostegno richiama un consolidato orientamento del giudice amministrativo, tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016, sez. VI, n. 1278/2019, sez. V, n. 38/2020 e n. 5486/2020, sez. III, n. 3981/2021, nonché diverse pronunce della stessa Sezione salernitana.
Il Tribunale ha poi precisato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024. Laddove il difensore confermi il venir meno dell’interesse, resta preclusa la decisione di merito, come affermato da TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023.
Quanto alle spese di lite, il collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, rimasto a carico dell’amministrazione comunale proponente in ragione dell’esito transattivo della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.