Accesso documentale e controinteressati: comunicazione dell’istanza prima della decisione (TAR Basilicata n. 157 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, laddove l’istanza concerna atti relativi a procedimenti concessori, i destinatari delle concessioni sono da considerarsi controinteressati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, ancorché l’amministrazione non abbia provveduto a renderli edotti della domanda di accesso. Ne consegue che, in presenza dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deve disporre che l’amministrazione comunichi l’istanza ai controinteressati e acquisisca le loro eventuali opposizioni prima di decidere sulla richiesta, rinviando la causa a nuovo ruolo per la definizione del giudizio all’esito del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un intero fabbricato condominiale, presentava al Comune un’istanza di accesso volta ad ottenere, da un lato, l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari di sette concessioni di posti auto destinati a persone con disabilità e, dall’altro, l’accesso alle ordinanze concessorie, alle istanze e agli atti istruttori dei relativi procedimenti. Il Comune non provvedeva sull’istanza, formandosi pertanto un silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, avverso il quale la società proponeva ricorso.
La ricorrente evidenziava come tali concessioni ledessero le prerogative dominicali sul fabbricato e incidessero sulla possibilità di parcheggio dei residenti, rappresentando una posizione qualificata all’accesso. Nel ricorso chiedeva inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari dei contrassegni, che assumevano la veste di controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo rileva che la controversia concerne il silenzio formatosi sull’istanza di accesso, diretta ad acquisire gli atti di procedimenti concessori relativi a posti auto situati dinanzi al fabbricato di proprietà della ricorrente, il che integra la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’esibizione della documentazione.
Poiché l’amministrazione era rimasta inerte, il Collegio osserva che verosimilmente non aveva provveduto a rendere edotti i destinatari delle concessioni circa la presentazione della domanda di accesso. Tuttavia, i beneficiari delle concessioni rivestono una posizione di controinteresse rispetto all’ostensione degli atti, tanto che la stessa società ricorrente aveva segnalato l’esigenza di integrare il contraddittorio nei loro confronti. Tale attività – osserva il giudice – presuppone la comunicazione, da parte del Comune, dei dati anagrafici dei beneficiari e, a sua volta, la notificazione del ricorso ai controinteressati presuppone la previa comunicazione dell’istanza di accesso agli stessi, ai fini dell’eventuale opposizione all’esibizione.
Il Collegio accoglie pertanto parzialmente il ricorso, disponendo che il Dirigente comunale comunichi l’istanza ai titolari dei contrassegni e acquisisca le loro eventuali opposizioni ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 184/2006, per poi decidere con provvedimento espresso da depositare nel fascicolo processuale. Solo all’esito di tale procedimento, il giudice potrà adottare le conseguenti statuizioni in ordine all’accesso.
La pronuncia è una sentenza non definitiva, con rinvio della causa alla camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio e con spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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