Silenzio-assenso su accesso lede diritto di difesa contro pretesa creditoria (TAR Campania n. 4385 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990 è illegittimo quando il richiedente vanti una posizione differenziata, diretta e concreta, funzionale alla tutela di una situazione giuridica sottostante. La legittimazione all’accesso prescinde dalla instaurazione di un contenzioso, essendo sufficiente che la conoscenza dei documenti sia prodromica e strumentale all’esercizio delle prerogative difensive, come nel caso di chi intenda verificare la correttezza dell’iter procedimentale di adozione e notifica di un avviso di pagamento. L’accoglimento della domanda di accesso comporta l’ordine di esibizione e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Il condominio ricorrente riceveva dal Comune una richiesta di pagamento per la fruizione del servizio idrico integrato, relativa all’anno 2023. Il condominio asseriva che tale atto si basava su precedenti provvedimenti mai notificati. Con PEC, presentava istanza di accesso agli atti per ottenere copia del contratto di fornitura, degli avvisi di accertamento, delle fatture e di ogni altro documento relativo all’utenza, al fine di verificare la legittimità della pretesa. Il Comune non rispondeva e non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, riconoscendo la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, in capo al soggetto passivo di una pretesa creditoria. La posizione del condominio, destinatario di un atto impositivo, è qualificata e non meramente esplorativa, poiché la documentazione richiesta è strumentale a ricostruire l’iter di formazione e notifica dell’avviso di pagamento e a verificare la correttezza dell’azione amministrativa.
La Corte ha precisato che l’accesso è funzionale alla tutela difensiva e prescinde dall’eventuale iniziativa giurisdizionale. L’esigenza conoscitiva è prodromica e preventiva, volta a consentire una piena cognizione prima di decidere se impugnare l’atto. Il silenzio dell’amministrazione lede irrimediabilmente tale interesse, precludendo ogni utile acquisizione dei dati richiesti e impedendo al ricorrente di esercitare le proprie guarentigie.
Quanto alla tutela, il Collegio ha richiamato l’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., che consente al giudice di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta, anche in sede di cognizione. Tale potere è modulabile in base al bisogno differenziato emerso dal giudizio, come già affermato da TAR Campania, VI, 8 aprile 2020, n. 1352.
Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta o di attestare l’inesistenza, entro trenta giorni. In caso di inerzia, ha nominato sin d’ora il Prefetto di Caserta, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta. Le spese sono state compensate, considerate le peculiarità della controversia e la possibile disponibilità di parte degli atti nella sfera del ricorrente.
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Nota della Redazione
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