Il lancio di oggetti contro le Forze dell’Ordine legittima il DASPO e il giudizio prognostico di pericolosità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 419 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.Spo. costituisce una misura di prevenzione e non una sanzione, con la conseguenza che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico sulla probabilità di reiterazione di analoghe condotte, senza che sia necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il lancio volontario di un oggetto contro un operatore delle Forze dell’Ordine, compiuto nel corso di disordini verificatisi al termine di una manifestazione sportiva e dopo aver avuto la concreta possibilità di allontanarsi, costituisce elemento oggettivo sintomatico di concreta pericolosità ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. L’eventuale contestazione della legittimità dell’operato degli agenti può essere fatta valere esclusivamente attraverso gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e non può trasformarsi in causa di giustificazione di condotte idonee ad aggravare la situazione di pericolo già in atto.
Il Fatto
Al termine dell’incontro di calcio tra Udinese e Bologna, svoltosi il 22 novembre 2025 presso lo stadio di Udine, si verificavano gravi disordini durante le operazioni di deflusso della tifoseria ospite. Il ricorrente, un tifoso del Bologna, permaneva volontariamente sul luogo dello scontro nonostante le cariche di alleggerimento del Reparto Mobile, raccoglieva una lattina da terra e la lanciava contro un operatore di polizia, colpendolo. Il Questore della Provincia di Udine emetteva nei suoi confronti il provvedimento di D.A.Spo. della durata di anni quattro, impugnato dal ricorrente dinanzi al TAR.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate. In relazione al primo motivo, concernente il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, il Collegio ha rilevato come il provvedimento impugnato fosse fondato su una puntuale attività istruttoria, basata sugli atti di polizia giudiziaria, sulle annotazioni della DIGOS e sulla documentazione audiovisiva acquisita durante il servizio di ordine pubblico. La ricostruzione difensiva, basata su una lettura parziale di singoli fotogrammi, è stata ritenuta priva di riscontro nella visione complessiva delle immagini, che documentano la volontaria partecipazione del ricorrente agli scontri.
Il Tribunale ha smentito la tesi dell’arbitrario trattenimento dei tifosi, evidenziando come il temporaneo mantenimento nell’area di contenimento costituisca una ordinaria misura di gestione dell’ordine pubblico, finalizzata all’organizzazione del deflusso mediante convoglio scortato. L’eventuale dissenso rispetto a tali modalità organizzative non può legittimare condotte di aperta contrapposizione né il lancio di oggetti contro il personale operante. La documentazione audiovisiva ha inoltre dimostrato che gli operatori hanno interrotto immediatamente l’intervento nel momento in cui il ricorrente è sembrato desistere, e che solo dopo il lancio della lattina gli agenti sono nuovamente intervenuti per neutralizzarlo.
Quanto alla prospettazione difensiva che qualificava la condotta come reazione istintiva ad un asserito uso sproporzionato della forza, il Collegio ha precisato che l’ordinamento non consente in alcun caso che il privato reagisca mediante la violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine. L’eventuale contestazione della legittimità dell’operato degli agenti può essere fatta valere esclusivamente attraverso gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, quali la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
In relazione al secondo motivo, il TAR ha escluso la carenza del giudizio prognostico sulla pericolosità, evidenziando che il decreto sviluppa un’autonoma e articolata valutazione fondata sulle risultanze istruttorie e, in particolare, sulla documentazione audiovisiva. Le modalità della condotta, il contesto di grave turbativa e la consapevole adesione alle condotte di contrapposizione sono stati ritenuti indici sintomatici di concreta pericolosità ai fini dell’art. 6 della legge n. 401/1989, richiedendosi un giudizio prognostico e non l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
Infine, il Collegio ha ritenuto proporzionata la durata quadriennale della misura, valutata la gravità oggettiva della condotta, consistita nel lancio di un oggetto contro un operatore nel pieno di un’attività di ripristino dell’ordine pubblico. L’assenza di precedenti e la dedotta reazione istintiva non sono state considerate sufficienti a ridimensionare il rischio di reiterazione. Il TAR ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio in ragione della mancanza di precedenti a carico del ricorrente e disponendo l’oscuramento delle sue generalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.