Ordine di bonifica amianto illegittimo se manca la proprietà dei sottotetti comuni (TAR Basilicata n. 566 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ordina la bonifica di coperture in fibrocemento contenenti amianto è illegittima laddove si fondi sull’erroneo presupposto della titolarità in capo al destinatario dell’ordine dei beni interessati. I sottotetti dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., rientrano ordinariamente nel novero delle parti comuni, sicché l’obbligo di bonifica non può essere imputato al costruttore che abbia trasferito la proprietà delle unità immobiliari. La mera riserva del diritto di sopraelevazione non integra un titolo di effettiva disponibilità giuridica e materiale dei beni idonea a radicare la legittimazione passiva rispetto all’ordine. L’amministrazione non può integrare in via postuma la motivazione del provvedimento, né sottrarsi all’ordine giudiziale di riesame, il cui inadempimento è processualmente rilevante ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, costruttrice di due palazzi nel centro abitato di Policoro, impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco le aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei sottotetti coperti da lastre di fibrocemento contenenti amianto. L’ordine era stato intimato nella qualità di “proprietaria degli immobili interessati”, sebbene la società avesse già trasferito per compravendita la proprietà delle singole unità immobiliari, con conseguente formazione di entità condominiali. Il ricorso deduceva, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva e l’insussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso qualificando il motivo sul difetto di legittimazione passiva come ragione più liquida, con assorbimento dei restanti motivi. Il presupposto della proprietà in capo alla società ricorrente dei sottotetti risultava erroneo e privo di riscontro istruttorio, tenuto conto che la stessa, come sostanzialmente ammesso dal Comune in corso di causa, si era soltanto riservata il diritto di eventuale sopraelevazione sugli edifici.
Il Collegio ha evidenziato che tale situazione giuridica, a prescindere dall’impossibilità di integrare in via postuma la motivazione del provvedimento, è inidonea a rappresentare un titolo di effettiva disponibilità dei beni. In disparte ogni indagine sulla complessa natura del diritto di sopraelevazione, la mera riserva non radica la legittimazione passiva rispetto all’ingiunto ordine di bonifica. L’amministrazione, inoltre, non aveva svolto alcun approfondimento istruttorio per individuare il soggetto responsabile dell’ipotizzata situazione di degrado, quale autonomo titolo di imputazione del dovere di bonifica ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 152/2006.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato in sede penale con riferimento alla medesima vicenda, secondo cui i sottotetti devono ritenersi, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., ordinariamente rientranti nel novero delle parti comuni dell’edificio, salvo contraria evidenza della cui dimostrazione non vi era prova persuasiva.
Infine, è emerso che il Comune aveva ingiustificatamente disatteso l’ordine di riesame impartito dal Tribunale in sede cautelare, comportamento rilevante ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 64 cod. proc. amm. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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