Accesso documentale e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 584 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso documentale la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse conoscitivo del ricorrente, conseguita per effetto di una condotta estranea al processo, determina la carenza di interesse alla decisione e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione, comprese le eccezioni in rito. La valutazione comparativa delle contrapposte posizioni difensive consente al Collegio di rilevare la sopravvenuta modifica della situazione sostanziale sottostante alla domanda. Il venir meno dell’interesse non implica l’accertamento della fondatezza della pretesa, ma può orientare la compensazione delle spese quando la domanda risulti palesemente fondata nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, infermiera dipendente dell’ASST di Mantova, chiedeva un permesso retribuito ai sensi dell’art. 51 del CCNL Comparto Sanità per partecipare a un’assemblea fuori sede. L’istanza era respinta senza motivazione e la successiva sollecitazione otteneva una giustificazione fondata sull’impossibilità di reperire personale in sostituzione, anche mediante l’istituto delle prestazioni aggiuntive.
Per verificare la corretta applicazione di tale istituto, la ricorrente presentava istanza di accesso al documento aziendale che lo disciplina. L’ASST negava l’accesso sostenendo di non avere predisposto protocolli o procedure e di attenersi alla legge n. 1/2002. Impugnato il diniego con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente ne chiedeva l’annullamento con condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
La difesa dell’ASST eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito rispetto al termine dimidiato di quindici giorni del rito camerale. Nel merito contestava il carattere generico ed esplorativo della domanda, riferita a un documento aziendale inesistente. L’istituto era stato disciplinato solo in un accordo sindacale del 27 settembre 2023, mai recepito con atto formale, e in indicazioni impartite in una riunione interna.
All’udienza camerale la difesa della ricorrente rendeva noto che l’interessata, appresa la circostanza solo dalle difese dell’Azienda, si era rivolta all’organizzazione sindacale firmataria chiedendo, con pec del 24 giugno 2024, copia dell’accordo contenente la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive. Su questa base dichiarava il venire meno dell’interesse al ricorso.
Il Collegio riteneva dirimente tale dichiarazione. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse conoscitivo, conseguita per via stragiudiziale, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. Ogni ulteriore questione, compresa l’eccezione di irricevibilità, resta assorbita.
Quanto alle spese, il Collegio le compensava integralmente, valorizzando da un lato la consistenza dell’eccezione processuale dell’Amministrazione e dall’altro la palese fondatezza del ricorso nel merito. La sentenza ordina infine l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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