Nessun permesso per attesa occupazione se il datore non sottoscrive il contratto (TAR Lombardia n. 275 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato allo straniero che abbia fatto regolare ingresso in Italia per lavoro stagionale quando la procedura di assunzione non si concluda per la scelta soggettiva del datore di lavoro richiedente, che si renda indisponibile a sottoscrivere il contratto di soggiorno. L’art. 22 del d.lgs. 286/1998 correla l’ingresso al solo rapporto di lavoro tra il datore che ha chiesto il nulla osta e il lavoratore nominativamente indicato, né consente di utilizzare quel titolo per instaurare un diverso rapporto o per ottenere un permesso per attesa occupazione. L’incolpevolezza dello straniero è irrilevante, rilevando la legalità obiettiva della sua posizione e non l’assenza di dolo o colpa, e nessun affidamento può essere invocato, poiché la disciplina non garantisce la permanenza in Italia fino alla regolarizzazione. La circolare ministeriale n. 3836 del 20.8.2007, oltre a non essere vincolante, è superata dalle modifiche normative intervenute.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale dalla Prefettura di Napoli e il visto d’ingresso dall’autorità consolare, facendo regolare ingresso in Italia nel dicembre 2022. Trasferitosi in provincia di Bergamo, ha presentato alla Questura locale domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, istanza archiviata perché ritenuta inammissibile e irricevibile per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione e per incompetenza territoriale.

Impugnato il diniego, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 300 del 2024, ritenendo competente la Questura di Bergamo e ordinando la riapertura del procedimento. La Questura ha quindi confermato l’archiviazione per mancanza della chiusura della procedura flussi con sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento chiedendo, in via principale, il permesso per attesa occupazione e, in subordine, un titolo di altra tipologia. Resa la domanda cautelare respinta con ordinanza non appellata, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato, sicché il Collegio può prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione. Quest’ultima rilevava che il provvedimento impugnato era stato depositato nel giudizio precedente e che il ricorrente, all’udienza camerale, aveva rinunciato alla domanda cautelare proprio in ragione di quel nuovo atto, con conoscenza quindi anteriore alla notifica del ricorso in esame.

Nel merito, il Tribunale esclude che possa concedersi un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l’ingresso regolare non vada a buon fine per il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno. La Sezione richiama la propria sentenza n. 1099 del 2025, secondo cui l’art. 22 del d.lgs. 286/1998 consente di utilizzare il nulla osta solo per il rapporto tra il datore richiedente e il lavoratore nominativamente indicato, non per costituire un diverso rapporto né per ottenere un permesso per attesa occupazione.

Il Collegio precisa che l’incolpevolezza dello straniero non assume rilievo, contando la legalità obiettiva della posizione e non l’assenza di dolo o colpa. Non è invocabile l’affidamento, poiché la disciplina non garantisce la permanenza in Italia fino alla regolarizzazione. Si richiama altresì l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e l’art. 37 d.P.R. 394/1999, dai quali il permesso per attesa occupazione presuppone un titolo da rinnovare non rinnovabile per causa imputabile al datore, situazione inconciliabile con chi non ha mai avuto un titolo di soggiorno.

Estendere in via interpretativa tale titolo, si osserva richiamando la sentenza n. 733 del 2025, agevolerebbe l’aggiramento delle regole sull’ingresso per lavoro, incentivando richieste di nulla osta da parte di imprenditori privi di reale volontà di assumere, a scapito degli imprenditori effettivamente bisognosi e degli stessi stranieri. La circolare n. 3836 del 2007, non vincolante, è superata dal mutamento normativo e dalle posizioni dello stesso Ministero. Nel caso concreto la procedura non si è conclusa per una scelta soggettiva del datore, non per una causa sopravvenuta oggettiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *