Ottemperanza dichiarata cessata dopo la sottoscrizione di convenzione che libera il centro dal servizio di trasporto (TAR Puglia n. 604 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, adempia sostanzialmente all’obbligo derivante dal giudicato, stipulando una convenzione che liberi il ricorrente dalla prestazione coercitivamente imposta e ne tacitii le pretese economiche. L’accordo intervenuto tra le parti, se non ha carattere novativo ma solo parzialmente transattivo, non preclude la verifica della conformità dell’azione amministrativa al dictum giurisdizionale. La mancata adozione di provvedimenti espressi di proroga o rinnovo del contratto comporta che, una volta esaurito il periodo di vigenza, il servizio di trasporto degli utenti disabili torna ad essere di competenza esclusiva dell’ASL, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della legge regionale Puglia n. 4 del 2010, rientrando tra i Livelli essenziali di assistenza.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, che gestiva un centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili, aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento con cui l’ASL non aveva preso in carico il servizio di trasporto degli utenti, con conseguente condanna dell’azienda sanitaria a liberare la ricorrente dall’onere di svolgerlo in condizioni antieconomiche. La sentenza, confermata in appello, era passata in giudicato.
Nonostante le diffide, l’ASL non aveva dato esecuzione al giudicato, limitandosi a inviare una proposta di contratto che prevedeva la prosecuzione del servizio da parte della cooperativa. Quest’ultima aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni. In pendenza del giudizio, le parti avevano stipulato una convenzione con cui la cooperativa accettava di proseguire il servizio sino al 31 dicembre 2025, quale termine perentorio ed essenziale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio avanzata dall’ASL, ritenendo che la memoria difensiva della ricorrente non introducesse domande nuove ma si limitasse a circoscrivere l’oggetto del giudizio, individuato nell’obbligo dell’azienda sanitaria di prendere in carico il servizio di trasporto.
Richiamato il dictum del Consiglio di Stato n. 860 del 2022, il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 46 della legge regionale Puglia n. 4 del 2010, la titolarità del servizio di trasporto degli utenti disabili verso i centri diurni accreditati incombe esclusivamente sull’ASL territorialmente competente. Tale obbligo non è scindibile dall’erogazione delle prestazioni sociosanitarie, rientrando nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.
La corte ha quindi rilevato che, una volta scaduto il termine del 31 dicembre 2025 fissato nella convenzione come perentorio ed essenziale, la cooperativa risultava totalmente libera dall’onere del servizio. L’ASL aveva peraltro corrisposto il corrispettivo per la prestazione svolta, tacitando le pretese economiche della ricorrente. L’azienda sanitaria si era inoltre attivata per il rinnovo del protocollo d’intesa con i comuni e per l’emanazione di affidamenti “ponte” a favore dei gestori dei centri diurni.
Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, escludendo la necessità di nominare un commissario ad acta e compensando integralmente le spese di lite, stante l’elevata conflittualità tra le parti.
Nota della Redazione
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