Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 3299 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accertato e non contestato inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo ne impone la condanna a dare completa esecuzione allo stesso, per la sorte capitale, entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. La pretesa azionata è adeguatamente documentata quando il titolo è divenuto definitivo e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che gli riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione a mettere a disposizione la somma di euro 1.000,00.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su un titolo che impone all’Amministrazione un obbligo di pagamento di somme. Verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm.
Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. Il titolo è divenuto definitivo per intervenuto giudicato ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Elemento decisivo è l’atteggiamento processuale dell’Amministrazione. A fronte dell’allegato inadempimento, l’ente intimato non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione consolida la fondatezza della domanda e conduce all’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione è dunque condannata a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto a tale gestione, non si dà luogo ad alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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