Quiz concorsuali e discrezionalità tecnica dell’amministrazione (TAR Lazio n. 1047 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale, nonché la determinazione della risposta esatta, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono censurabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Non è ammissibile un sindacato differenziato a seconda che la prova verta su materie giuridiche o su altre materie, poiché una simile impostazione sovrapporrebbe i presupposti della giurisdizione all’ambito valutativo proprio della commissione, spostando il giudizio sull’accertamento dell’idoneità del candidato. Parimenti, la sussistenza di disservizi organizzativi nello svolgimento della prova non determina di per sé l’illegittimità dell’esito, in mancanza di allegazione idonea a dimostrare l’incidenza concreta della disfunzione sull’esito della prova del concorrente. I titoli che pongono i quesiti come meri distrattori rispetto all’unica risposta corretta costituiscono esercizio fisiologico della funzione selettiva.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso straordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, bandito con D.M. n. 107/2023, in attuazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023, come modificato dall’art. 20, comma 6 ter, del D.L. n. 75/2023, convertito con legge n. 112/2023. Non superava la prova scritta, riportando dapprima 53 punti e, a seguito della rettifica del 29.05.2024, 54 punti, a fronte dei 60 necessari.

Impugnava quindi l’esito della prova, il decreto di rettifica, la graduatoria generale nazionale e la sua rettifica, deducendo l’erroneità di alcuni quesiti, gravi disservizi logistici, la somministrazione di 115 quesiti anziché 100 e l’errata valutazione dei titoli. Proponeva domanda cautelare, respinta con ordinanza n. 2658 del 19 giugno 2024; il contraddittorio era integrato mediante pubblici proclami con ordinanza n. 3410 del 6 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Sul primo ordine di censure, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la scelta dei quesiti appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per errori manifesti. Le risposte ritenute esatte dalla Commissione appaiono quelle sicuramente corrette, mentre le altre costituiscono meri distrattori, con funzione di verificare la solidità della preparazione del candidato. Il ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza dei quesiti.

Quanto ai due quesiti per i quali si prospetta un problema di ammissibilità rispetto ai quadri di riferimento, il Tribunale osserva che essi rappresentano solo due dei sei necessari al superamento della prova di resistenza, il che esclude un interesse specifico all’approfondimento, peraltro genericamente trattato.

Il Tribunale respinge poi la tesi secondo cui il merito dei quesiti sarebbe sindacabile in quanto a contenuto tecnico-giuridico. Tale impostazione condurrebbe a differenziare l’oggetto del giudizio tra argomenti giuridici e altri argomenti, con una tutela a doppia intensità non condivisibile, poiché sovrapporrebbe il piano dei limiti della giurisdizione a quello valutativo della commissione.

Sui disservizi organizzativi, il Tribunale richiama la sentenza n. 23683 del 23 dicembre 2025 della stessa Sezione: la disorganizzazione logistica non implica automaticamente l’illegittimità dell’esito, in assenza di allegazione di come essa abbia inciso sull’esito della prova. Le deduzioni risultano generiche e non risulta che il ricorrente abbia segnalato le disfunzioni ai Commissari né chiesto tempo aggiuntivo.

La censura sui 115 quesiti è palese

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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