Rimodulazione tariffa incentivante per errore GSE è autotutela ex art. 21-nonies (TAR Lazio n. 8328 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione della tariffa incentivante, disposta dal GSE per rimediare a un errore commesso in sede di ammissione al beneficio, costituisce un atto di autotutela decisoria, ancorché parziale, e non una mera attività esecutiva o contabile. L’esercizio di tale potere, finalizzato al ripristino della legalità, è soggetto ai presupposti e ai limiti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, inclusi il termine ragionevole e l’obbligo di motivare la valutazione degli interessi privati coinvolti. Ne consegue che il recupero di somme già erogate non può prescindere dalla verifica della sussistenza di tali presupposti, non potendo l’Amministrazione rideterminarsi ad libitum al di fuori della cornice normativa apprestata per l’adozione degli atti di ritiro.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, era titolare di un impianto biogas ammesso alle tariffe incentivanti con convenzione stipulata nel 2015. A distanza di oltre sei anni dalla stipula, il GSE ha avviato un procedimento di controllo, all’esito del quale ha comunicato la rimodulazione della tariffa, poiché in sede di ammissione non era stata applicata la decurtazione del 6% prevista dall’art. 30, comma 1, lettera b), del d.m. 6 luglio 2012. Il provvedimento comportava la richiesta di restituzione degli incentivi già erogati. La società ha impugnato gli atti, deducendo la violazione dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela e del principio del legittimo affidamento. Il GSE si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme. La questione è giunta al TAR a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando il provvedimento impugnato come un atto di autotutela decisoria. Il Collegio ha precisato che, sebbene l’intervento del GSE si sia concretato in un ricalcolo delle somme, ciò non lo configura come attività esecutiva, trattandosi di un potere pubblico di controllo sulla corretta applicazione della disciplina incentivante, esercitato unilateralmente e idoneo a incidere sulla sfera giuridica del beneficiario.
La rideterminazione tariffaria è stata quindi ricondotta all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, sia pure parziale, volto a rimuovere un profilo di illegittimità del precedente provvedimento di ammissione. Il Collegio ha respinto l’assunto del GSE secondo cui l’applicazione vincolata delle previsioni regolamentari escluderebbe la natura autotutoria dell’atto, osservando che i profili di discrezionalità che connotano l’annullamento d’ufficio attestano che il ripristino della legalità non costituisce un valore assoluto, ma va bilanciato con gli altri interessi in gioco.
La sentenza ha inoltre richiamato il consolidato orientamento, anche di recente applicazione, secondo cui la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell’incentivo, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta, esorbita dall’ambito della decadenza e ricade in quello dell’autotutela. Nel caso di specie, l’errore era stato commesso dal GSE stesso in sede di ammissione, non essendo emerse dichiarazioni non veritiere, inadempimenti successivi o sopravvenuta carenza di requisiti.
Ne è derivata la fondatezza del primo motivo di ricorso, per il mancato rispetto dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, essendo il potere esercitato oltre i termini di legge e in assenza di qualsivoglia valutazione degli interessi privati. La conseguente declaratoria di illegittimità e l’annullamento del provvedimento hanno determinato il rigetto della domanda riconvenzionale del GSE, non potendo questa fondarsi su un atto annullato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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