Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 417 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è fondato quando risulti decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine di 60 giorni e nomina, sin da ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti della funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, con quantificazione negli interessi legali e tetto del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
Un docente di ruolo agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione all’erogazione.
Il titolo è passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione. Il ricorrente ne ha notificato copia attestata conforme ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., lasciando decorrere senza esito il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione.
Il TAR accerta il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., oltre al decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché non è allegata prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
L’adempimento è individuato nell’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015 e dal d.P.C.m. 28.11.2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda. Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per il caso di inutile decorso del termine.
Al commissario è demandata l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il TAR precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
La domanda di penalità di mora è accolta nei limiti fissati dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo del 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama la funzione compulsiva dello strumento, il criterio della non manifesta iniquità e il principio per cui la misura non deve divenire fonte di sovracompensazione, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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