Accesso agli esposti: anonimato dei segnalanti senza prova dell’interesse difensivo (TAR Lombardia n. 3219 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti contenenti esposti e segnalazioni, l’Amministrazione è tenuta a operare un bilanciamento tra la tutela della riservatezza dei segnalanti e il diritto di accesso del destinatario delle dichiarazioni. L’accesso integrale ai documenti è riconosciuto, ma non sussiste un diritto incondizionato a conoscere l’identità degli esponenti. La riservatezza recede solo quando il richiedente dimostra un interesse concreto e attuale alle generalità, per comprovate esigenze difensive ex art. 24, comma 7, L. 241/90. Il generico riferimento a future azioni legali a tutela dell’immagine, privo di prova sulla lesione e sul nesso di strumentalità, non integra tale interesse e legittima l’anonimizzazione degli atti.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastico presso un liceo fino all’anno scolastico 2022-2023, ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia copia di tutti gli esposti a suo carico pervenuti negli ultimi sette anni. L’Amministrazione ha riscontrato negativamente, ravvisando il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, anche in considerazione del collocamento in quiescenza.

La Commissione per l’accesso, adita in riesame, ha riconosciuto un interesse qualificato e ha ordinato all’Amministrazione di consentire l’accesso previa anonimizzazione dei nominativi dei dichiaranti e dei riferimenti agli alunni, non essendo in grado di operare il bilanciamento dei contrapposti interessi. L’Ufficio ha quindi osteso la documentazione oscurando i nomi degli esponenti. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale, chiedendo l’accertamento del diritto alla copia integrale senza oscuramento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella verifica della sussistenza, in capo alla ricorrente, di una posizione di interesse all’accesso esteso ai nominativi di coloro che hanno presentato segnalazioni. Si tratta di un accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90, che non si accontenta di generiche esigenze probatorie, ma richiede precise indicazioni sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in caso di esposti e denunce, l’interessato ha accesso integrale agli atti contenenti le dichiarazioni rese nei suoi confronti, ma non vanta un diritto incondizionato a conoscere le identità degli esponenti. La riservatezza di questi ultimi diviene recessiva solo se il richiedente dimostra un interesse concreto e attuale ad entrare in possesso degli specifici dati per conclamate esigenze difensive, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa citata.

Nel caso concreto, la ricorrente ha dedotto un interesse in vista di future azioni legali a tutela della propria immagine, sostenendo che gli esposti avrebbero leso la sua reputazione. Il Collegio rileva però che non viene offerta alcuna prova della lesione all’immagine o alla reputazione: non risulta che, a fronte degli esposti, l’Amministrazione abbia inviato contestazioni, chiesto chiarimenti o avviato attività ispettive.

Il Tribunale sottolinea inoltre che, anche dopo aver ottenuto copia della documentazione, la ricorrente non ha indicato nel ricorso quali atti e segnalazioni integrerebbero la lamentata lesione, né l’utilità che deriverebbe dall’ostensione dei documenti non anonimizzati. Manca dunque la dimostrazione dell’interesse concreto e attuale alla conoscenza dei nomi degli autori.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene legittima la scelta dell’Amministrazione di anonimizzare gli atti, facendo prevalere nel bilanciamento il diritto alla riservatezza dei segnalanti. Il ricorso è pertanto respinto sia nella parte annullatoria sia in quella di accertamento, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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