Silenzio assenso della p.a. e obbligo di concludere la permuta per simulatore (TAR Toscana n. 216 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio della p.a., l’obbligo di provvedere sussiste quando l’amministrazione competente sia investita di un’istanza che importi l’adozione di un atto autorizzatorio e la stessa non contesti la propria competenza a definire il procedimento. L’accoglimento dell’azione non è precluso dall’intervenuta autorizzazione dell’organo sovraordinato se la fase pubblicistica non è stata conclusa con la trasmissione all’istante della bozza di contratto da sottoscrivere. Il rito del silenzio è esperibile anche per gli adempimenti preparatori e successivi necessari alla stipula dell’atto negoziale. Ne consegue l’ordine di concludere la procedura entro un termine fissato in dispositivo, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente è una società attiva nel settore aerospaziale che, in forza di un contratto stipulato con la NATO Support and Procurement Agency, necessita di utilizzare il simulatore C-130J presente presso l’Aeroporto Militare di Pisa per qualificare ulteriori operatori secondo lo standard Block Upgrade 7.0 configuration standard. Dopo un precedente contenzioso definito con sentenza della Sezione e un atto transattivo dell’8 novembre 2022, che abilitava all’uso del simulatore per nove slots, l’art. 8 del contratto consentiva di qualificare ulteriori risorse previa sottoscrizione di uno specifico contratto di permuta e ulteriore autorizzazione.

Avendo necessità di tre ulteriori slots, la società indirizzava alla 46^ Brigata Aerea di Pisa le istanze del 15 marzo, 27 aprile e 10 maggio 2023. L’amministrazione riscontrava solo con nota del 5 maggio 2023, limitandosi ad assicurare l’inoltro della richiesta ai competenti organi centrali e a dichiarare l’impossibilità di indicare i tempi di definizione. Dopo i solleciti, la società proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento e per la condanna agli adempimenti conseguenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Non sussistono dubbi sull’obbligo di provvedere della 46^ Brigata Aerea di Pisa sulle istanze del 2023, e le stesse amministrazioni resistenti non hanno contestato tale obbligo. Il thema decidendum si concentra quindi sull’eccezione preliminare di cessazione della materia del contendere articolata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Le resistenti avevano dedotto che, nelle more del giudizio, era intervenuta la nota del 7 agosto 2023 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, con cui la 46^ Brigata Aerea era stata autorizzata a concludere l’accordo di permuta. Il giudice amministrativo rileva che ogni ostacolo autorizzatorio risulta rimosso: l’autorizzazione prevista dal punto 5.2.1 della direttiva SMA-FIN-004 è intervenuta e la nota dell’8 gennaio 2024 della Brigata dà sostanzialmente atto dell’insussistenza di ulteriori profili autorizzatori.

Tuttavia, l’eccezione non può trovare accoglimento. La fase pubblicistica finalizzata alla stipulazione del contratto non si è ancora conclusa con la trasmissione alla ricorrente della bozza di contratto da sottoscrivere e non risultano adempiuti tutti gli adempimenti preliminari alla sottoscrizione. Il Collegio richiama in proposito la sentenza 12 ottobre 2021, n. 1302 della Sezione, secondo cui il rito del silenzio è esperibile anche con riferimento agli adempimenti prodromici e successivi necessari per la stipulazione.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale afferma l’obbligo della 46^ Brigata Aerea di Pisa di concludere la procedura avviata con le istanze del 2023, trasmettendo alla ricorrente la bozza di contratto da sottoscrivere e curando tutti gli adempimenti pubblicistici prodromici, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *