Il segno di riconoscimento da preferenza a candidato inesistente invalida l’intera scheda elettorale (TAR Valle d’Aosta n. 5 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, negli spazi destinati alle preferenze, di un numero non riferibile ad alcun candidato della lista costituisce segno di riconoscimento idoneo a determinare la nullità dell’intera scheda elettorale, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), legge regionale Valle d’Aosta n. 4/1995, e non già solamente l’annullamento della singola espressione di preferenza. L’elemento della riconoscibilità del voto va valutato caso per caso, dovendosi escludere che l’anomalia possa ragionevolmente giustificarsi con cause diverse dalla volontà di far identificare il consenso. L’indicazione di una preferenza palesemente inesistente, eccedente il modo normale di esprimere la volontà elettorale, costituisce segnale inequivoco della volontà di rendere riconoscibile il proprio voto, atteso che un eventuale errore materiale avrebbe dovuto essere emendato dall’elettore con la richiesta di sostituzione della scheda.
Il Fatto
Il ricorrente, elettore e candidato nella lista “Champdepraz Avenir” nel Comune di Champdepraz, impugnava il verbale delle operazioni elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti all’esito del turno elettorale del 28 settembre 2025, che aveva visto prevalere la lista “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” per un solo voto di scarto: 224 voti contro 223. Il ricorrente deduceva plurime censure, tra cui la mancata declaratoria di nullità di una scheda contenente, accanto al voto di lista per la compagine n. 2, l’indicazione del numero “12” quale preferenza, in un contesto in cui i candidati di quella lista erano soltanto sette.
Il Comune si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, che all’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riteneva infondato il primo motivo di ricorso, volto a contestare presunte irregolarità formali della verbalizzazione. Rilevava che la correzione del numero delle schede da 608 a 609 non era idonea a inficiare il risultato, trovando conferma nella somma tra votanti (474) e schede autenticate non utilizzate (135), pari a 609. Escludeva altresì ogni rilevanza alle ulteriori doglianze concernenti disallineamenti tabellari e anomalie procedimentali, in quanto mere irregolarità formali inidonee a inficiare l’esito elettorale.
Il Collegio accoglieva invece il secondo motivo, incentrato sulla scheda contenente il numero “12” quale preferenza espressa per la lista n. 2, i cui candidati erano soltanto sette, identificati con i numeri da 1 a 7. Rammentato che l’art. 63, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 4/1995 sancisce la nullità dei voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, il Tribunale ha precisato che l’inoppugnabilità non va intesa in senso letterale, dovendosi invece valutare caso per caso se l’anomalia sia ragionevolmente giustificabile con cause diverse dalla volontà di identificazione.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il TAR ha ritenuto che l’indicazione di una preferenza non riferibile ad alcun candidato della lista prescelta, né ad alcun candidato dell’altra lista (che contava solo nove candidati), costituisse un elemento del tutto estraneo all’espressione del voto, eccentrico e privo di plausibile giustificazione. L’elettore, che aveva dimostrato di padroneggiare le regole elettorali esprimendo tre preferenze valide, non poteva aver commesso un semplice errore: un’eventuale volontà erronea non era oggettivamente ricostruibile, e l’errore stesso avrebbe dovuto essere emendato con la richiesta di sostituzione della scheda, costituendo invece aggiunte o correzioni un chiaro segno di riconoscimento.
Alla stregua di tali argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’intera scheda, con conseguente correzione del risultato elettorale: la lista n. 2 risultava aver riportato 223 voti validi, in parità con la lista n. 1. Da tale parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco e vicesindaco è derivato il rinvio della proclamazione degli eletti al turno di ballottaggio ai sensi dell’art. 66 della legge regionale n. 4/1995, con annullamento della proclamazione già effettuata e l’espletamento del secondo turno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia.
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Nota della Redazione
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