Decadenza nulla osta e sospensione ex lege per rischio frode documentale (TAR Campania n. 3606 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 per i cittadini provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, determina la sospensione del decorso di tutti i termini collegati all’atto, compreso il termine semestrale di validità. È pertanto illegittimo il provvedimento prefettizio che dichiari la decadenza del nulla osta per mancato ingresso del lavoratore nel termine di sei mesi, poiché tale termine è neutralizzato da una norma primaria sopravvenuta. L’Amministrazione che ometta le verifiche propedeutiche alla rimozione della causa di sospensione non può imputare al privato le conseguenze della propria inerzia, in violazione dei principi di buon andamento e leale cooperazione.
Il Fatto
La società ricorrente, datore di lavoro, aveva presentato diverse istanze per il rilascio di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli aveva concesso i nulla osta, aprendo la fase successiva per il visto d’ingresso.
Nelle more è entrato in vigore il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 che, per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, ha sospeso ex lege l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino all’espletamento di specifiche verifiche. Nonostante la sede diplomatica avesse confermato la sospensione, la Prefettura ha dichiarato la decadenza delle pratiche per decorso del termine semestrale. La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il vizio dirimente nella violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024. La norma ha introdotto una causa di sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio. Il comma 2 stabilisce che l’efficacia degli atti è sospesa fino alla conferma espressa, da parte dello Sportello Unico, del positivo espletamento delle verifiche, restando sospesi anche i procedimenti per il rilascio del visto.
Da tale ricostruzione deriva un corollario decisivo: la sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto comporta, come effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini collegati, incluso quello di validità semestrale del nulla osta. La Prefettura ha invece dichiarato la decadenza come se la norma primaria sopravvenuta non fosse mai stata emanata, applicando una disciplina la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.
Il Tribunale richiama la propria statuizione cautelare, secondo cui la sospensione ex lege è incompatibile con l’adozione di provvedimenti di decadenza motivati per il mancato ingresso dei cittadini stranieri nel termine di sei mesi. Sul punto segnala la conformità con l’orientamento formatosi su fattispecie analoghe, richiamando TAR Marche n. 15/2026.
L’illegittimità emerge anche sul piano dell’eccesso di potere. La mancata finalizzazione della procedura non dipende da inerzia della ricorrente, ma da un impedimento legale e dalla conseguente inerzia dell’Amministrazione, che non ha completato le verifiche imposte dal decreto. L’ente ha così addossato alla società le conseguenze di un ritardo causato dalla propria inazione, con difetto di istruttoria e motivazione solo apparente.
Il Collegio ravvisa infine la lesione dei principi di buon andamento e di leale cooperazione di cui all’art. 97 Cost.: anziché adempiere al dovere di verifica, la Prefettura ha scelto la soluzione formalistica della decadenza, frustrando le aspettative della ricorrente. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con ripresa del procedimento dal momento dell’illegittima interruzione. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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