Accesso ai verbali istruttori e tutela del whistleblower (TAR Lazio n. 1472 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti istruttori interni che contengono dichiarazioni rese da dipendenti nell’ambito di una segnalazione di illeciti, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 24/2023, prevalente su quella dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il comma 8 della stessa disposizione sottrae la segnalazione all’accesso documentale, mentre per gli ulteriori atti istruttori dai quali sia desumibile l’identità del segnalante l’amministrazione deve operare un bilanciamento tra l’interesse difensivo del destinatario e la tutela del whistleblower, anche mediante oscuramento parziale. Non sussiste, in tale ipotesi, alcun divieto assoluto di ostensione.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di una struttura amministrativa regionale, era stato destinatario di una querela per presunte molestie, nonché di una segnalazione di illeciti risalente alla primavera del 2025. Per curare la propria difesa presentava due istanze di accesso documentale, chiedendo, tra l’altro, copia dei verbali istruttori dei colloqui tenutisi con il personale dipendente.
L’amministrazione regionale, dapprima con provvedimento del 31 marzo 2025, aveva negato l’accesso ai verbali, ritenendo prevalente la riservatezza dei controinteressati. A seguito dell’intervento del Difensore civico, con provvedimento del 10 giugno 2025 aveva invece rilasciato dodici verbali: quattro in forma integrale e otto con oscuramento dei dati identificativi dei soggetti opponenti. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione per omessa notifica ad almeno un controinteressato. L’eccezione è respinta, risultando il ricorso notificato sia via PEC ai controinteressati sia via posta ordinaria in data 16 giugno 2025.
Nel merito, il Tribunale muove da una premessa di sistema: il provvedimento del Difensore civico non ha efficacia vincolante per l’amministrazione destinataria, la quale resta libera, nell’esercizio del potere di riesame, di apprezzare discrezionalmente gli interessi in bilanciamento. Il Difensore civico, infatti, non dispone di poteri coercitivi, ma solo di funzioni propulsive.
Nel caso concreto viene ritenuta priva di fondamento la tesi del ricorrente circa l’applicabilità della disciplina ordinaria di cui alla legge n. 241/1990. Il Collegio richiama l’art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, che sottrae la segnalazione all’accesso documentale e agli obblighi di pubblicità degli atti. Il comma 5 della medesima disposizione è invece riferito a tutti gli atti dai quali sia desumibile l’identità del dichiarante, il cui anonimo deve essere garantito in assenza del consenso.
Il Collegio sottolinea che, per tali atti istruttori, non opera il divieto assoluto previsto per la segnalazione. Occorre piuttosto bilanciare l’interesse difensivo del destinatario con la tutela del whistleblower contro azioni ritorsive, anche dopo la conclusione del procedimento, secondo il parametro di cui all’art. 17 d.lgs. n. 24/2023. L’amministrazione, avendo rilasciato i verbali con il solo oscuramento delle parti da cui emergeva l’identità dei soggetti uditi, ha agito correttamente e proporzionalmente.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. Il Collegio ordina infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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