Inammissibili in appello i motivi aggiunti contro atti nuovi (C.G.A.R.S. n. 588 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di motivi aggiunti in appello, l’art. 104, comma 3, cod. proc. amm. ne consente la proposizione solo per dedurre ulteriori vizi di atti o provvedimenti già impugnati in primo grado, allorché i vizi emergano da documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado. È pertanto inammissibile il motivo aggiunto con cui si impugni, per la prima volta in grado di appello, un provvedimento nuovo e sopravvenuto alla sentenza impugnata, residuando in tal caso la possibilità di proporre autonomo ricorso dinanzi al giudice di primo grado. La regola, eccezione al divieto dei nova nel giudizio di secondo grado, non tollera interpretazione estensiva e presidia il principio del doppio grado di giudizio. Nel merito, l’acquisizione di immobili al patrimonio indisponibile comunale non integra un atto di acquisto immobiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, quando non produca effetti traslativi; e l’ordine di sgombero di immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale costituisce potere implicito fondato sull’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, esercitabile indipendentemente dalla destinazione dell’immobile a pubblico servizio.

Il Fatto

Il Comune ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile un compendio immobiliare oggetto di lottizzazione abusiva e ha intimato lo sgombero degli immobili. I soggetti interessati hanno impugnato dinanzi al TAR Sicilia sia la deliberazione di Giunta di acquisizione sia il provvedimento di sgombero, deducendo l’incompetenza dell’organo, la violazione della disciplina sul patrimonio indisponibile e l’eccesso di potere per sviamento.

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Proposto appello, nelle more del giudizio il Comune ha adottato un nuovo provvedimento di sgombero coattivo, impugnato dagli appellanti con motivi aggiunti in appello. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità di tale impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, giudicandola fondata. L’art. 104, comma 3, cod. proc. amm. ammette i motivi aggiunti in appello soltanto quando la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, dai quali emergano vizi degli atti già impugnati.

Da tale dato normativo discende il corollario della inammissibilità dei motivi aggiunti c.d. impropri, recanti l’impugnazione in appello di atti nuovi. La disposizione, costituendo eccezione al divieto dei nova, non si presta a lettura estensiva, che finirebbe per sovvertirne la formulazione e per violare il principio del doppio grado di giudizio. Nel caso di specie gli appellanti hanno impugnato con motivi aggiunti un provvedimento comunale adottato in pendenza del giudizio di appello, non impugnato dinanzi al primo giudice: l’impugnazione è pertanto inammissibile.

Passando al merito dell’appello, il Collegio lo ritiene integralmente infondato. Quanto alla dedotta incompetenza della Giunta, l’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio gli acquisti e le alienazioni immobiliari, ma l’art. 48, comma 2, del medesimo decreto attribuisce alla Giunta competenza generale e residuale. La deliberazione di Giunta impugnata non ha prodotto alcun effetto traslativo, poiché gli immobili erano già acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001: non venendo in evidenza un atto di acquisto o di alienazione, non è configurabile l’invocata incompetenza.

Quanto alla disciplina del patrimonio indisponibile, il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui l’ordine di sgombero di immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, ha natura provvedimentale e autoritativa e appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia. L’ordine di rilascio costituisce potere implicito fondato sull’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, propedeutico all’esercizio del potere di demolizione, non potendosi demolire manufatti ancora occupati.

Infine, il Collegio esclude lo sviamento di potere: la deliberazione persegue la finalità pubblicistica dichiarata di destinare gli immobili alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale. Il richiamo alle ordinanze del giudice civile, relative a un provvedimento poi ritirato in autotutela, non integra gli indici sintomatici necessari. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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