Accessori del sottotetto e destinazione non abitativa nel titolo in sanatoria (C.G.A.R.S. n. 115 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione di un ordine di ripristino della destinazione non abitativa di un immobile, la presenza di cucina, lavanderia, servizi igienici e arredi, ove tali elementi risultino già contemplati negli elaborati grafici richiamati dalla concessione edilizia in sanatoria, non costituisce di per sé indice di intervenuto mutamento della destinazione d’uso né determina aggravio del carico urbanistico. La circostanza che il titolo in sanatoria escluda espressamente la destinazione abitativa non impone la rimozione degli accessori, i quali restano compatibili con un’utilizzazione saltuaria e occasionale dell’unità immobiliare. Il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità degli atti di vigilanza edilizia, verifica la coerenza tra il contenuto del titolo e gli elementi di fatto accertati, senza estendere la portata del divieto oltre quanto in esso previsto.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile, già oggetto di una concessione edilizia in sanatoria che escludeva la destinazione abitativa, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia un’ordinanza comunale di ripristino dell’uso non abitativo, una successiva diffida a rimuovere arredi, servizi igienici e impianti e un’ulteriore ordinanza di completo ripristino dei luoghi con irrogazione di sanzione pecuniaria.

Il Tribunale, riuniti i ricorsi, ha accolto in parte le domande, annullando i tre provvedimenti repressivi. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i terzi intervenuti in primo grado, già denuncianti, sostenendo l’inammissibilità dei ricorsi per omessa notifica ai controinteressati e l’illogicità della statuizione sugli accessori.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato in materia di impugnativa degli atti di vigilanza edilizia, esclude che i denuncianti assumano la qualità di controinteressati sostanziali: la posizione di vantaggio derivante dall’esecuzione della misura repressiva non integra un ampliamento diretto e immediato della sfera giuridica. Il verbale di sopralluogo richiamato nel provvedimento li menziona infatti solo quali autori dell’esposto, senza indicazione nominativa.

Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte la disattende. Gli intervenienti in primo grado vantavano un interesse giuridicamente apprezzabile alla conservazione degli atti impugnati, avendo dedotto l’incidenza negativa dell’uso abitativo sul piano sottostante e rivendicando la proprietà di parte del sottotetto. La memoria di intervento risulta depositata tempestivamente, trenta giorni liberi prima dell’udienza.

Nel merito, il secondo motivo non è condiviso. Il percorso argomentativo del primo giudice è lineare: la concessione in sanatoria ha sì escluso la destinazione abitativa, ma ha espressamente richiamato gli elaborati grafici che contemplano cucina, lavanderia, servizi igienici e arredi, senza prevederne la eliminazione. Lo stesso Ufficio antiabusivismo ha attestato la conformità dell’immobile al progetto allegato al titolo.

La Corte precisa che la non abitabilità dell’immobile, salvo utilizzo saltuario e occasionale, non implica la incompatibilità degli accessori. La loro presenza non dimostra il mutamento di destinazione d’uso e non giustifica un aggravio del carico urbanistico, essendo già ricompresa nello stato legittimo.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. Le spese del grado sono integralmente compensate per la particolarità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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