Base d’asta non derogabile e verifica dell’anomalia nelle concessioni (TAR Marche n. 115 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di un accordo quadro il valore posto a base di gara costituisce il limite massimo dell’affidamento e non una stima modificabile dal concorrente. Le giustificazioni dell’offerta anomala non possono ricostruire postuma la base d’asta, perché ciò compromette la confrontabilità delle offerte e la stessa qualificazione di rilevanza europea della procedura. Il giudizio di anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità o palese travisamento dei fatti, non per sostituire la valutazione di merito. Nella concessione di servizi il rischio operativo non legittima l’aumento unilaterale dei ricavi computabili. I verbali di gara a contenuto endoprocedimentale non sono immediatamente lesivi e i motivi aggiunti che li impugnano sono inammissibili per carenza di interesse.

Il Fatto

Una società presenta offerta in una procedura indetta da un’Unione Montana per un accordo quadro con unico operatore, relativo a servizi associati in campo tributario ed altre entrate. L’offerta reca un ribasso del 48% sugli aggi posti a base di gara, pari a quattro milioni di euro, mentre il costo della manodopera non ribassabile ammonta a 2,8 milioni.

Il RUP avvia la verifica ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e, all’esito, esclude l’operatore per anomalia. La società impugna l’esclusione davanti al TAR, proponendo anche azione ex art. 116 c.p.a. per l’accesso al verbale della commissione. Depositati i motivi aggiunti, la causa giunge alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’iter della verifica. La stazione appaltante aveva rilevato che l’offerta, dopo il ribasso, non copriva nemmeno il costo della manodopera. Invitata a giustificare, la società ha sostenuto che i ricavi effettivi fossero superiori ai quattro milioni indicati, superando i sette milioni, e che accanto agli aggi andassero computati rimborsi delle spese postali, oneri di riscossione e rimborsi delle procedure esecutive.

Il Tribunale respinge questa impostazione. L’art. 5.1 del capitolato d’oneri qualifica espressamente la base d’asta come valore massimo dell’accordo quadro. L’art. 2.1.3 del bando indica il valore complessivo dei servizi in 5,3 milioni, somma di base di gara, proroga e quinto d’obbligo, importo che incide sulla soglia di rilevanza europea. Consentire al concorrente di ridefinire la base di calcolo demanderebbe a posteriori la qualificazione della gara e renderebbe le offerte non confrontabili.

Il fatto che la documentazione definisca la base come stima non la rende irrilevante: significa solo che la stazione appaltante non è vincolata a riconoscere quel ricavo all’operatore, dipendendo i ricavi effettivi dal tasso di adesione dei comuni e dal tipo di tributi esternalizzati. Su questo punto il Collegio richiama Cons. Stato sez. III n. 8359 del 2020, secondo cui le valutazioni tecniche sulla determinazione della base d’asta sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità. La traslazione del rischio operativo nelle concessioni, inoltre, non è invocabile perché l’accordo quadro può originare sia concessioni sia appalti, a discrezione dei comuni aderenti.

Quanto ai rimborsi delle spese postali, il TAR li esclude dai componenti positivi di reddito, perché altrimenti si introdurrebbero oneri occulti in contrasto con gli artt. 23 e 53 Cost. Il secondo motivo è disatteso: la sostituzione della valutazione tecnica di anomalia con quella di parte non è consentita, mancando illogicità o travisamenti, secondo il richiamo a Cons. Stato sez. III n. 30 del 2025. I motivi aggiunti, diretti contro verbali di gara endoprocedimentali non lesivi, sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse. L’azione di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato depositato il verbale richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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