Impianti fotovoltaici oltre 20 kW qualificabili come stabilimenti per aree idonee (TAR Puglia n. 1113 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW rientrano nella nozione di impianto industriale e di stabilimento ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006, richiamata dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), d.lgs. n. 199/2021. La soglia dei 20 kW, ricavata dall’art. 5, comma 8, d.m. 19.2.2007, distingue gli impianti domestici o residenziali da quelli a carattere produttivo. L’assenza di emissioni in atmosfera non osta alla qualificazione, dovendosi valorizzare la funzione produttiva e il carattere di complesso ciclo produttivo. Ne consegue l’idoneità delle aree agricole racchiuse nel perimetro di 500 metri dall’impianto esistente, con possibilità di ricorrere alla PAS. Il titolo abilitativo si perfeziona per il decorso del termine perentorio di trenta giorni, e il suo difetto di presupposti sostanziali integra causa di annullabilità, non di inesistenza.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al SUAP del Comune di Taranto una richiesta di procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico da 5,99352 MWp su terreno agricolo, collocato a meno di 500 metri da un altro impianto preesistente. La Direzione Urbanistica comunica che l’area non è idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, d.lgs. n. 199/2021. La società osserva che l’istanza richiamava per errore il punto 1 anziché il punto 2 e che l’impianto limitrofo, di potenza superiore a 20 kW, integra la nozione di stabilimento.
Il parere urbanistico successivo conferma l’esclusione, ritenendo che l’art. 268 cit. si applichi solo agli impianti che producono emissioni. Il diniego definitivo del 22.07.2024 recepisce tale impostazione. La società impugna dinanzi al TAR Puglia, chiedendo altresì l’accertamento della formazione del titolo per decorso del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il terzo motivo, che investe la qualificazione dell’impianto esistente. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2) non definisce autonomamente l’impianto industriale, ma rinvia alla nozione di stabilimento del d.lgs. n. 152/2006. La norma richiamata descrive il complesso unitario e stabile configurabile come ciclo produttivo, in cui sono presenti uno o più impianti o si svolgono attività che producono emissioni, ed estende la qualifica al luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.
Il TAR ritiene che l’inciso letterale sull’attività stabile si attagli all’impianto fotovoltaico. Il rinvio dinamico al Codice dell’ambiente va contestualizzato nel settore delle rinnovabili, in chiave logica e sistematica. La ratio della disposizione è concentrare gli impianti in aree già antropizzate, evitando il consumo di suolo agricolo e l’impatto paesaggistico.
Assume rilievo l’art. 5, comma 8, d.m. 19.2.2007, che considera non industriali gli impianti fino a 20 kW. Da ciò il Collegio inferisce che quelli di potenza superiore sono industriali. La soglia dei 20 kW opera come criterio dimensionale tra impianti domestici e impianti a carattere produttivo o commerciale.
Il Collegio richiama la TAR Lazio, sentenza n. 4994 del 10.3.2025, che ha qualificato come impianti industriali parchi eolici e centrali idroelettriche, superando la lettura restrittiva legata alla trasformazione di materiali o alla produzione di emissioni. Analogamente, il parere del MASE prot. n. 130318 dell’8.8.2023 riconosce la qualifica di stabilimento agli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW, in ragione dell’attività di produzione e vendita di energia.
L’argomento comunale dell’effetto a catena non convince: l’espansione dell’idoneità dipende dalla potenza dell’impianto esistente e dalla natura transitoria della disciplina sulle aree idonee. Il diniego è quindi illegittimo. Accolto anche il secondo motivo, il Collegio afferma che la PAS si perfeziona con il decorso di trenta giorni e che l’eventuale difetto dei presupposti sostanziali rende il titolo annullabile, non inesistente. Il diniego, adottato a termine spirato, non impedisce la formazione del titolo di natura privatistica.
Nota della Redazione
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