Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docente (TAR Toscana n. 811 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’obbligo sia stato adempiuto. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario va designato con facoltà di delega e opera entro il termine assegnato, dopo l’inutile decorso di quello concesso all’amministrazione. La richiesta di interessi è ammissibile solo se rientra nel perimetro del giudicato ottemperando, restando estranea all’oggetto del giudizio la sua eventuale estensione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente, di cui alla L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero a metterla a disposizione e al pagamento delle spese di lite.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha adito il TAR chiedendo la corresponsione degli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 25 maggio 2023 e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Il titolo era inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno.

Nel merito il ricorso è stato accolto, ma solo limitatamente alla sorte capitale. Il Collegio ha rilevato che dagli atti non risultava alcuna esecuzione della sentenza e che la richiesta di interessi legali esulava dal perimetro del giudicato ottemperando, restando dunque estranea all’oggetto del giudizio.

Di conseguenza il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, corrispondendo alla parte ricorrente la somma liquidata con la sentenza indicata in epigrafe.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *