Motivazione minima e giudizio di rinvio: rigetto del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14758 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre solo quando il provvedimento sia privo del cd. minimo costituzionale, cioè di una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista contenutistico, dovendosi escludere il sindacato sulla sufficienza e sull’esattezza dell’argomentazione. La doglianza che imputi al giudice di merito la mancata risposta ai motivi di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da dedurre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e non l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che presuppone l’indicazione di un fatto storico specifico. Nel giudizio tributario di legittimità, la rideterminazione induttiva dei ricavi è legittima quando, per la sostanziale inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, sussistano i presupposti dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.

Il Fatto

Un contribuente, esercente la professione forense, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato induttivamente i maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno di imposta 2001. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo alcuni costi esclusi dall’Ufficio; la Commissione tributaria regionale della Liguria, in sede di appello, confermava la sentenza di primo grado.

La Cassazione, con una precedente ordinanza di cassazione con rinvio, aveva censurato la sentenza per omessa motivazione. Riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio, il contribuente insisteva per l’inapplicabilità degli studi di settore e per la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973: la Commissione regionale rigettava il ricorso e confermava l’accertamento. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul presupposto che la decisione contenesse solo affermazioni apodittiche. La Corte lo dichiara manifestamente infondato: la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, graficamente e contenutisticamente presente, e integra perciò il cd. minimo costituzionale. Il vizio di omessa o apparente motivazione rileva, infatti, solo quando quel minimo sia violato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame delle censure sollevate in appello. La Corte lo ritiene inammissibile: la doglianza di pretesa pretermissione dei motivi d’appello avrebbe dovuto essere dedotta come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., mentre il motivo non prospetta alcun fatto storico di cui il giudice avrebbe omesso l’esame.

Il motivo è inoltre manifestamente infondato nel merito. La Commissione regionale aveva risposto, sia pure sinteticamente ma pertinentemente, alle doglianze devolutele, rilevando che l’accertamento era fondato non già sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore — compilato e allegato alla dichiarazione dallo stesso contribuente — bensì sull’esame della documentazione prodotta in risposta al questionario, dalla quale era emersa l’esposizione di costi ingiustificati. Da ciò la conclusione sulla legittimità dell’accertamento e il rigetto delle censure.

Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Corte lo reputa manifestamente infondato: in ragione della sostanziale inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, non può escludersi che sussistessero i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi secondo la metodologia accertativa utilizzata dall’Ufficio. Il ricorso è quindi rigettato; nulla sulle spese, stante la mancanza di attività processuale dell’Agenzia, con condanna del contribuente al pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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