Il condono non genera sopravvenienze attive tassabili per IVA e ritenute (Cass. civ. Sez. 5 n. 21043 del 21.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le somme che il contribuente non versa all’erario per effetto della definizione agevolata di cui all’art. 14, comma 5, della legge n. 289/2002, anche quando riguardino tributi “non propri” quali l’IVA e le ritenute alla fonte, non costituiscono sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell’art. 88 del Tuir. La tassazione di tali “risparmi” come reddito d’impresa frustrerebbe gli effetti del condono, con cui lo Stato ha rinunciato alla pretesa patrimoniale. Il consolidato principio di neutralità fiscale delle insussistenze passive generate dall’adesione al condono opera, pertanto, anche per i debiti per IVA e ritenute.

Il Fatto

All’esito di due processi verbali di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2006, con il quale recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva di circa 633.000 euro. La società aveva contabilizzato tra i proventi straordinari una sopravvenienza attiva di un milione di euro, conseguente alla riduzione del debito verso l’erario per Irpeg, Irap e IVA non versate e oggetto di condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002.

A seguito dell’esito favorevole del contenzioso sul diniego della sanatoria, i debiti tributari erano stati svalutati di circa il 40%. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 88 del Tuir e delle disposizioni correlate.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la regola della neutralità fiscale delle insussistenze passive del condono non potesse applicarsi alle imposte “non proprie”, quali IVA e ritenute alla fonte, in relazione alle quali la società agisce come sostituto d’imposta. Secondo l’Ufficio, il venir meno del debito per effetto di un provvedimento agevolativo avrebbe configurato una remissione del debito tassabile.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che gli organi giurisdizionali tributari avevano riconosciuto che gli effetti del condono si estendevano anche ai debiti per IVA e ritenute alla fonte. Da ciò è derivato il quesito centrale: se lo Stato abbia rinunciato al pagamento di tali debiti, le somme corrispondenti non possono essere tassate come sopravvenienze attive.

Una diversa interpretazione avrebbe frustrato la ratio stessa del condono, poiché l’erario, con una mano, avrebbe lasciato le somme al contribuente e, con l’altra, le avrebbe recuperate mediante imposizione. La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento espresso nell’ordinanza n. 7281 del 2022, confermando che il risparmio d’imposta ottenuto con la definizione agevolata è neutro ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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