Onere di impugnare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 6147 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione con ricorso per cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità del ricorso. Sussiste, infatti, un difetto di interesse anche del gravame proposto avverso l’altra ragione, poiché l’eventuale accoglimento non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, sulla quale la sentenza impugnata resta comunque fondata. Il principio opera anche quando la motivazione sia succinta e le ragioni siano espresse in forma sintetica.

Il Fatto

La contribuente, una società in accomandita semplice, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un’intimazione di pagamento per IRAP relativa all’anno di imposta 2004, contestando la notifica della cartella di pagamento presupposta. L’agente della riscossione aveva dedotto che la cartella era stata notificata nel dicembre 2008.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’agente, confermando la decisione. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre la contribuente non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la sentenza d’appello poggia su due rationes decidendi. Da un lato il giudice ha affermato che «non è stata provata» la notifica, ossia non è stata data la prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. della cartella sottesa all’intimazione impugnata. Dall’altro ha statuito che «non è dato conoscere nemmeno quali siano l’imposta e l’anno di cui all’intimazione di pagamento opposta».

Quest’ultimo accertamento in fatto, idoneo di per sé a determinare il rigetto dell’appello, non è stato censurato dal ricorrente. La Corte ribadisce che, in presenza di più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente aveva contestato la violazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la validità della notifica e l’irrilevanza della successiva sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale rispetto a un rapporto già definito. Tali censure, tuttavia, investono soltanto la prima delle due ragioni, lasciando intatta la seconda.

Ne discende un difetto di interesse del gravame: l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe comunque fondata su di essa. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nessun provvedimento è adottato sulle spese di lite, in assenza di attività difensiva dell’intimata, e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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