Rimborso accise gasolio zone svantaggiate prevale sul requisito formale (Cass. civ. Sez. V n. 25566 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazione sull’accisa del gasolio da riscaldamento destinato alle zone climatiche svantaggiate, il difetto di un adempimento formale — quale la mancata istituzione di un deposito contabile presso l’impianto di approvvigionamento — non è previsto da alcuna fonte primaria quando il titolare dell’impianto non sia anche titolare del rapporto commerciale. La violazione di requisiti formali e procedurali non può rimuovere il diritto al rimborso dell’accisa quando il presupposto sostanziale risulti pacifico, perché una simile conseguenza contrasterebbe con i principi di proporzionalità ed effettività del diritto dell’Unione. L’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998 e il regolamento attuativo d.P.R. n. 361/1999 vanno interpretati secondo la ratio compensativa dell’intervento, prevalente sull’interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di deposito commerciale e fornitrice di gasolio per riscaldamento, chiedeva all’Ufficio delle dogane competente il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dall’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998, consistente in uno sconto sul prezzo di vendita pari a euro 0,12911 per litro ceduto, in favore dei clienti residenti in zone non metanizzate.
L’Ufficio rigettava l’istanza, ritenendo che la mancata istituzione di un deposito contabile presso il deposito commerciale di prelievo determinasse un vulnus nel sistema di vigilanza fiscale. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva l’appello. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.P.R. n. 361/1999, sostenendo che l’interpretazione accolta dal giudice di appello svuoterebbe di significato l’attività di vigilanza attribuita per legge all’Amministrazione, e invoca il principio di stretta interpretazione delle norme fiscali di agevolazione.
La Corte rigetta il ricorso. In fatto, è pacifica l’esecuzione delle forniture di gasolio in favore di utenti residenti nei comuni rientranti nella previsione normativa. Il giudice di appello ha ritenuto che il difetto di un adempimento meramente formale non possa pregiudicare il riconoscimento del diritto all’agevolazione, non essendo tale adempimento normativamente previsto.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 8, comma 10, lett. c), legge n. 448/1998, con finalità ecologiche, ha aumentato le accise sul gasolio da riscaldamento e ha destinato i maggiori introiti a ridurre il prezzo pagato dagli utenti finali nelle zone a clima più rigido, neutralizzando l’aumento. Il regolamento attuativo, adottato con il d.P.R. n. 361/1999, individua importo e criteri del beneficio, prevede l’accredito d’imposta e disciplina i controlli sulle istanze, senza però condizionare l’operatività dell’accredito all’istituzione di un deposito contabile quando il titolare dell’impianto non sia anche titolare del rapporto commerciale.
Rilevato un contrasto inconsapevole in seno alla stessa Corte, il Collegio aderisce all’orientamento che privilegia la ratio dell’intervento normativo, superando l’interpretazione letterale delle disposizioni regolamentari. Tale lettura è confermata dall’evoluzione del diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla direttiva 2003/96: le condizioni procedurali per l’esenzione sono rimesse all’autonomia procedurale degli Stati, ma devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività e non rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
Il principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone agli Stati di scegliere mezzi che pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa europea, poiché i prodotti energetici sono tassati in relazione al loro effettivo utilizzo. Pertanto, l’adempimento richiesto è meramente formale: l’Amministrazione resta posta nelle condizioni di verificare la spettanza dell’agevolazione. Il ricorso è rigettato e le spese di legittimità sono compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della sua evoluzione.
Nota della Redazione
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